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LAVORO | Collocamento obbligatorio: prospetto informativo entro il 31 gennaio 2025
- Mercoledì, 22 Gennaio 2025 18:15
Si avvicina il termine del 31 gennaio 2025 entro il quale, come ogni anno le aziende pubbliche e private dovranno presentare, in caso di modifiche nell'organico, il prospetto informativo sulla situazione aziendale, ai fini del collocamento obbligatorio delle persone disabili, come previsto dalla legge 68/1999.
Sono tenute all''invio del prospetto tutte le aziende in cui siano intervenute modifiche sull'organico computabile con 15 o piu dipendenti. Alle aziende appartenenti alla fascia 15-35 dipendenti è consigliato l’invio del prospetto informativo anche qualora al 31 dicembre 2024 non ci siano state nuove assunzioni o cessazioni.
L’invio telematico deve essere effettuato compilando il modulo on line e tramite la procedura telematica presente sul sito www. servizi.lavoro.gov.it accessibile con SPID e CIE
Il modello non ha subito modifiche rispetto all'anno scorso.
Il modello consente di segnalare l’eventuale utilizzo di strumenti specifici come le convenzioni articoli 11 e 12 legge 68/1999, le richieste di esonero in base all’articolo 5 , oppure l’eventuale sospensione degli obblighi per effetto di Cigs o di una procedura di licenziamento collettivo in base alla legge 223/1991.
Nella compilazione vengono richiesti in particolare:
- il numero complessivo dei lavoratori dipendenti,
- il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva,
- i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.
I datori di lavoro che hanno sede in due o più regioni devono inviare la denuncia presso la Regione dove è ubicata la sede legale.
Il prospetto potrà essere inviato solamente per via telematica.
I servizi informatici rilasciano una ricevuta di avvenuta trasmissione, indicante la data e l’ora di ricezione che fa fede per documentare l’adempimento.
Il Prospetto informativo così compilato non deve essere seguito da alcun documento cartaceo.
La legge esonera i datori di lavoro esercenti le seguenti attività:
– trasporto aereo, marittimo e terrestre con riferimento al personale viaggiante e navigante;
– edilizia, per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore;
– impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto;
– 'autotrasporto: in riferimento al personale viaggiante;
– datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille: i quali possono autocertificare l'esonero dall'obbligo e devono versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, un contributo esonerativo pari a 39,21 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
Sanzioni
Si ricordano le sanzioni previste dall’art. 15 della legge n. 68/1999:
- mancata presentazione del prospetto informativo: 702,43 euro, maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ritardo;
- mancata copertura della quota di riserva: 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’assunzione del disabile. La sanzione, fissa ma progressiva, è diffidabile (1/4 dell’importo complessivo) a condizione che il datore di lavoro, oltre alla presentazione del prospetto informativo, sottoscriva il contratto di assunzione con il portatore di handicap.
| Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale | |
| Referente: | Direzione - Luigi Ledda |
| Telefono: | 0784 233313 |
| Fax: | 0784 233301 |
| E-mail: | l.ledda@assindnu.it |
