LAVORO | Collocamento obbligatorio: prospetto informativo entro il 31 gennaio 2025

Si avvicina il termine del 31 gennaio 2025 entro il quale, come ogni anno le aziende pubbliche e private dovranno presentare, in caso di modifiche nell'organico, il prospetto informativo sulla situazione aziendale, ai fini del collocamento obbligatorio delle persone disabili, come previsto dalla legge 68/1999. 

Sono tenute all''invio del prospetto tutte le aziende in cui siano intervenute modifiche sull'organico computabile con 15 o piu dipendenti. Alle aziende appartenenti alla fascia 15-35 dipendenti è consigliato l’invio del prospetto informativo anche qualora al 31 dicembre 2024 non ci siano state nuove assunzioni o cessazioni.
L’invio telematico deve essere effettuato compilando il modulo on line e tramite la procedura telematica presente sul sito www. servizi.lavoro.gov.it accessibile con SPID e CIE

Il modello non ha subito modifiche rispetto all'anno scorso.

Il modello consente di segnalare l’eventuale utilizzo di strumenti specifici come le convenzioni articoli 11 e 12 legge 68/1999, le richieste di esonero in base all’articolo 5 , oppure l’eventuale sospensione degli obblighi per effetto di Cigs o di una procedura di licenziamento collettivo in base alla legge 223/1991.

Nella compilazione vengono richiesti in particolare:

- il numero complessivo dei lavoratori dipendenti,
- il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva,
- i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.

I datori di lavoro che hanno sede in due o più regioni devono inviare la denuncia presso la Regione dove è ubicata la sede legale.

Il prospetto potrà essere inviato solamente per via telematica.

I servizi informatici rilasciano una ricevuta di avvenuta trasmissione, indicante la data e l’ora di ricezione che fa fede per documentare l’adempimento.

Il Prospetto informativo così compilato non deve essere seguito da alcun documento cartaceo.

La legge esonera i datori di lavoro esercenti le seguenti attività:

– trasporto aereo, marittimo e terrestre con riferimento al personale viaggiante e navigante;

– edilizia, per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore;

– impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto;

– 'autotrasporto: in riferimento al personale viaggiante;

– datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille: i quali possono autocertificare l'esonero dall'obbligo e devono versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, un contributo esonerativo pari a 39,21 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

Sanzioni
Si ricordano le sanzioni previste dall’art. 15 della legge n. 68/1999:

- mancata presentazione del prospetto informativo: 702,43 euro, maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ritardo;
- mancata copertura della quota di riserva: 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’assunzione del disabile. La sanzione, fissa ma progressiva, è diffidabile (1/4 dell’importo complessivo) a condizione che il datore di lavoro, oltre alla presentazione del prospetto informativo, sottoscriva il contratto di assunzione con il portatore di handicap.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it