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LAVORO | Esonero assunzioni obbligatorie disabili: quali sono le scadenze di ottobre
- Martedì, 01 Ottobre 2024 12:35
- Scritto da Luigi Ledda
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Dal 1° ottobre 2024 è in vigore il D.M. 11 giugno 2024, pubblicato il 5 agosto scorso sul portale del Ministero del Lavoro, che sostituisce il D.M. 10 marzo 2016 e definisce le procedure per l'autocertificazione dell'esonero dall'obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici.
Il decreto reca importanti novità procedurali, finalizzate al bilanciamento delle esigenze produttive delle aziende con la tutela e la promozione dell'inserimento lavorativo delle categorie protette. L’obiettivo è semplificare, garantire maggiore trasparenza e una corretta applicazione del collocamento mirato, evitando che le imprese abusino della possibilità di esonero, ma al contempo garantendo che le attività lavorative realmente incompatibili con la disabilità possano essere esentate dall’obbligo.
L’esonero dall’obbligo di assunzione
L’art. 3 della legge n. 68/1999 dispone che i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 1 della legge, nella seguente misura:
a) 7 per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
I datori di lavoro, tuttavia, possono fruire dell’esonero parziale dagli obblighi di assunzione quando le speciali condizioni dell'attività lavorativa aziendale, non consentono di occupare l'intera percentuale. Si tratta, più precisamente, di lavorazioni a rischio elevato, incompatibili a causa della faticosità della prestazione lavorativa, della pericolosità connaturata al tipo di attività, ovvero per le particolari modalità di svolgimento di essa, che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille.
In tal caso, il datore di lavoro può essere dispensato dall’assunzione di lavoratori disabili versando al Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, un contributo di 39,21 euro per ogni giorno lavorativo per ciascuna persona con disabilità non occupata e autocertificando tale esonero.
Più precisamente, per potersi avvalere dell’esonero devono verificarsi due condizioni:
1) il datore di lavoro deve occupare addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille in numero tale da incidere sugli obblighi previsti in materia di collocamento obbligatorio;
2) l’impossibilità ad occupare l’intera quota di riserva (non ci si può avvalere dell’esonero se il datore di lavoro ha alle proprie dipendenze un numero di lavoratori con disabilità corrispondente alla misura prevista).
In presenza di tali condizioni il datore di lavoro può autocertificare l’esonero parziale fino alla misura massima del 60% della quota di riserva (80% nei settori sicurezza, vigilanza e trasporto privato).
L’esonero autocertificato è compatibile con l’esonero parziale ex art. 5, comma 3 (personale di cantiere nel settore edile e personale addetto al trasporto) purché entrambi non riguardino i medesimi lavoratori impegnati in attività a rischio elevato e la quota di esonero autocertificata e quella di esonero autorizzata complessivamente non siano superiori al limite massimo esonerabile.
Le nuove procedure e le prossime scadenze
Il D.M. in esame, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 151 del 24 settembre 2015, ha aggiornato le modalità di versamento e di presentazione dell’autocertificazione dell’esonero dall’obbligo di assunzione di addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato, specificando la procedura da utilizzare e fornendo importanti indicazioni per il calcolo del contributo esonerativo.
Prima di esaminare i dettagli, è il caso di sottolineare che nel mese di ottobre 2024 sono previste due scadenze:
- entro il 10 ottobre va versato il contributo di esonero relativo al quarto trimestre 2024;
- entro il 31 ottobre i datori di lavoro che al 1° ottobre già fruiscono e intendono continuare a fruire dell’esonero, devono trasmettere una nuova autocertificazione, per il tramite dei servizi disponibili sul portale Cliclavoro.
L’autocertificazione
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato devono presentare un’apposita autocertificazione della sussistenza delle condizioni che giustificano l’esonero.
L’adempimento deve essere assolto entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità, tramite apposita procedura assistita accessibile all’indirizzo servizi.lavoro.gov.it tramite SPID/CIE o altri strumenti di identificazione previsti dalla legge.
Se non vi sono variazioni della quota di esonero, il datore di lavoro può continuare ad applicare l’esonero stesso versando il contributo (infra) per il successivo trimestre; in caso di variazioni della quota, invece, l’autocertificazione deve essere nuovamente trasmessa entro 60 giorni dal momento in cui si è verificata la variazione.
Come precisato nel D.M in esame, i datori di lavoro che al 1° ottobre 2024 fruiscono dell’esonero e che intendono continuare a fruirne, entro il prossimo 31 ottobre dovranno inviare di nuovo l’autocertificazione al Ministero del Lavoro tramite la stessa procedura telematica, attestando le unità in esonero in tutte le province interessate.
La nuova autocertificazione si intende presentata in regime di continuità con il trimestre precedente ed è valida per tutto il trimestre nel quale si effettua il pagamento. Il datore di lavoro ha facoltà di dichiarare, tramite procedura telematica, di non volersi avvalere del regime di continuità, in tal caso gli effetti dell’autocertificazione decorreranno dal giorno di presentazione della stessa.
L’autocertificazione fornisce i dati della base occupazionale del datore di lavoro, in particolare essa contiene la classe occupazionale di riferimento e per ciascun ambito provinciale in cui si trovano le unità produttive occorre specificare la base di computo, il numero di lavoratori con disabilità occupati e il numero dei lavoratori impiegati in lavorazioni ad alto rischio.
Il sistema determina automaticamente la quota di riserva, la base netta, la quota netta e la quota massima di esoneri. La procedura telematica quantifica il contributo dovuto e si conclude con la trasmissione della certificazione. All’interno del sistema è prevista la possibilità di salvare una bozza della certificazione e un’apposita funzione consente la ricerca automatica delle certificazioni inviate. È possibile modificare una certificazione già trasmessa, ad esempio per aggiungervi una provincia che non era stata precedentemente inserita.
Il decreto specifica i limiti sulla quota di esonero (si rinvia alla nota Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 5113 del 26 luglio 2016 per i dettagli e le formule di calcolo) che non può essere superiore:
- alla differenza tra la quota di riserva e la quota netta;
- alla differenza tra la quota di riserva e il numero dei lavoratori con disabilità occupati;
- al limite massimo esonerabile (60% della quota di riserva) diminuito della percentuale della quota di riserva ex art. 5, comma 3 della legge n. 68/1999.
Il contributo esonerativo
I datori di lavoro che fruiscono dell’esonero devono versare un contributo di 39,21 euro ( D.M. 30 settembre 2021, n. 193) per ogni giorno lavorativo per ciascuna persona con disabilità non occupata. Il contributo è destinato al Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili (art. 13, legge n. 68/1999).
A prescindere dal CCNL applicato, il contributo versato al Fondo Nazionale è calcolato convenzionalmente su cinque giorni lavorativi a settimana e su 22 giorni lavorativi al mese ed è quindi stabilito nella misura di 2.587,86 euro a trimestre per ciascun lavoratore per il quale si autocertifica l’esonero.
Il primo versamento copre il periodo compreso dalla data del pagamento alla fine del trimestre e si effettua utilizzando l’avviso di pagamento generato dalla procedura telematica al termine della compilazione dell’autocertificazione; i versamenti successivi vanno effettuati entro il giorno 10 del primo mese del trimestre che si intende coprire con l’esonero, utilizzando l’avviso di pagamento elaborato dalla stessa procedura telematica.
Gli avvisi di pagamento sono gestiti mediante piattaforma PagoPA e non sono considerate valide altre forme di pagamento; pertanto, non è più prevista la modalità di pagamento a mezzo bonifico bancario. In caso di incremento della quota di esonero, la procedura genera un avviso di pagamento per il versamento del solo importo integrativo.
Infine, si ricorda che l’autocertificazione si considera validamente presentata solo dopo il riscontro positivo del pagamento, con inizio della decorrenza del periodo di esonero.
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Referente: | Direzione - Luigi Ledda |
Telefono: | 0784 233313 |
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CCNL metalmeccanico | Minimi contrattuali giugno 2023
- Venerdì, 16 Giugno 2023 16:25
- Scritto da Luigi Ledda
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Federmeccanica ha comunicato che facendo seguito alla pubblicazione del dato IPCA al netto degli energetici importati diffuso dall’ISTAT in data 7 giugno 2023 - in
data odierna insierme alle OO.SS, preso atto che per il 2022 l’IPCA, al netto dei prezzi dei beni energetici importati, è risultata pari al 6,6%, e dunque superiore all’incremento percentuale dei minimi tabellari di riferimento già previsto, in applicazione di quanto stabilito al settimo comma della “Tabelle dei minimi contrattuali”, Sezione Quarta, Titolo IV, del CCNL 5 febbraio 2021, hanno proceduto ad adeguare i minimi tabellari per livello decorrenti dal 1° giugno 2023.
Sono stati, inoltre, aggiornati i valori dell’indennità di trasferta e dell’indennità di reperibilità.
I nuovi importi dei minimi tabellari per livello dal 1° giugno 2023, stabiliti nel Verbale di Incontro 16 giugno 2023 (All. 4), sostituiscono, a tutti gli effetti, gli importi dei minimi tabellari già previsti dalla medesima decorrenza nella Tabella dei minimi tabellari di cui al testo del CCNL 5 febbraio
2021.
In allegato
Comunicazione di Federmeccanica
Verbale Accordo 16 giugno 2023
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LAVORO | Contratti di lavoro - nuovi obblighi e sanzioni
- Giovedì, 14 Luglio 2022 17:01
- Scritto da Luigi Ledda
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Si appesantiscono gli adempimenti burocratici - con il rischio di sanzioni per le imprese - con le nuove regole varate dal Consiglio dei Ministri, in attuazione della direttiva Ue sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, che riscrivono, in larga parte, il D.Lgs. 152 del 1997. Il decreto è atteso in Gazzetta ufficiale ai fini della sua applicazione.
Sottocategorie
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Lavoro e previdenza - Avvisi e bandi
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Lavoro e previdenza - Circolari
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