SICUREZZA | D.lgs. n.103/2024 semplificazione dei controlli in materia di salute e sicurezza

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio, il decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103 che, in attuazione della legge annuale per la concorrenza, semplifica i controlli sulle imprese rendendoli più efficaci.

Dopo un primo passaggio nel giugno 2023 in Consiglio dei ministri, che lo ha poi approvato in via preliminare lo scorso dicembre, il d.lgs. ha ottenuto il parere del Garante per la protezione dei dati personali, l’intesa della Conferenza unificata, il parere del Consiglio di Stato nonché delle Commissioni competenti di Camera e Senato.

Molte le novità previste. Il principio è quello del “controllo collaborativo” che deve guidare le imprese nello svolgimento corretto delle proprie attività. Per questo motivo viene stabilita l’impossibilità di procedere in contemporanea a ispezioni diverse sullo stesso operatore, la limitazione delle ipotesi di accessi a sorpresa e la valorizzazione del contraddittorio anche nell’eventuale fase sanzionatoria.

Vengono razionalizzati i controlli con una particolare attenzione agli ambiti in cui il rischio è più alto. Viene introdotto un vero e proprio sistema di identificazione del rischio, cui consegue il rilascio di un bollino certificativo di c.d. “basso rischio”, con il diritto per l’impresa di essere sottoposta a controlli con un intervallo non inferiore a un anno.

Per eliminare le duplicazioni e le sovrapposizioni, le amministrazioni dovranno censire tutti i controlli previsti a legislazione vigente. Il quadro di sintesi sarà elaborato dal Dipartimento della Funzione pubblica, così da individuare i controlli che possono essere eliminati, sospesi per un certo periodo, programmati periodicamente o rafforzati. Lo strumento operativo, in tal senso, è il fascicolo informatico d’impresa, che conterrà tutte le informazioni volte a garantire la non ripetizione dei controlli.

Lo schema di d.lgs. prevede inoltre un periodo di ‘franchigia’ per chi ha superato positivamente un controllo, con il rafforzamento del rapporto di fiducia reciproca tra Istituzioni e attività economiche che svolgono la loro attività nel rispetto delle norme, salve ovviamente le attività conseguenti a indagini giudiziarie o a qualificate segnalazioni di terzi e per i controlli in materia di sicurezza sul lavoro.

Per valorizzare la collaborazione e il dialogo tra amministrazioni e imprese viene infine introdotta, per alcune fattispecie meno gravi e di carattere formale, una sorta di “diritto all’errore scusabile”: si tratta dell’obbligo della previa diffida, così da consentire agli imprenditori in buona fede di sanare le proprie posizioni, con riferimento a infrazioni che non recano danno all’interesse pubblico, e tornare al pieno rispetto delle regole senza incorrere in sanzioni che saranno invece aggravate se la diffida non verrà ottemperata dall’operatore.

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