Infortuni, la colpa del datore va provata

Al fine di accertare la responsabilità del datore in materia di infortuni sul lavoro:

- il lavoratore deve dimostrare l’esistenza del danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale esistente fra questi due elementi;

- il datore invece deve dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi dell’evento dannoso.


La Cassazione, con la sentenza 11546 del 15 giugno 2020, ha evidenziato un principio fondamentale sulla portata effettiva dell’articolo 2087 del Codice civile.


Quanto ribadito può essere applicato anche alla tutela della salute dei lavoratori, nell’ambito della prevenzione dei contagi da Covid-19.

L’articolo 2087 del Codice civile ha dunque il ruolo di norma di chiusura del sistema di prevenzione, operante cioè anche in assenza di specifiche regole d’esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate.

Anche evidenziando la funzione dinamica che va attribuita all’articolo 2087 del Codice civile, è stato riconosciuto che la responsabilità datoriale non è suscettibile di essere ampliata fino al punto da comprendere, sotto il profilo meramente oggettivo, ogni ipotesi di lesione dell’integrità psico-fisica dei dipendenti e di correlativo pericolo.

Non si può dunque dedurre, dal semplice verificarsi del danno, l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate. È necessario che la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto.


LA NORMA CHE TUTELA I DATORI: come enunciato dall’articolo 29-bis del Dl 23/2020, convertito dalla legge 40/2020, per la tutela contro il rischio di contagio da Covid-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo previsto dall’articolo 2087 del Codice civile con l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modifiche, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del Dl 33 del 16 maggio 2020, e con l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Se non trovano applicazione le prescrizioni citate, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Giovanna Pittalis
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