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SICUREZZA | Novita' INL - Circolare su applicazione misure DL Sicurezza
- Giovedì, 26 Febbraio 2026 16:06
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro INL con Circolare n. 1 del 23.02.2026 fornisce un quadro ed ulteriori approfondimenti sulle principali novità introdotte dalla Legge n. 198/2025 di conversione del DL Sicurezza, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”
Di seguito alcuni punti di approfondimento:
• Dispositivi di protezione individuali L’art. 5, comma 1, lett. g), del D.L. n. 159/2025 modifica il dettato dell’art. 77, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 secondo il quale il datore di lavoro “mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi”. Pertanto, durante gli accertamenti ispettivi, si provvederà a verificare che il datore di lavoro, nell’ambito del DVR, abbia identificato quali siano gli indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI.
• Formazione in materia di SSL Con l’art. 5, comma 1, lett. d), del D.L. n. n. 159/2025 si introduce un ulteriore paragrafo al comma 11 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, estendendo l’obbligo di aggiornamento periodico del RLS anche agli RLS delle imprese che occupano meno di 15 lavoratori, rinviando alla contrattazione collettiva nazionale la disciplina delle “modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall’attività svolta”. Resta invece immutato quanto già definito dal medesimo comma 11 con riguardo alle ore minime di aggiornamento per le imprese che impiegano un numero di lavoratori superiori a 15 (4 ore annue se i lavoratori occupati sono compresi tra 15 e 50, 8 ore annue se oltre i 50 lavoratori). Inoltre, in merito alla registrazione delle competenze acquisite a seguito dello svolgimento di attività di formazione in materia di SSL, si sostituisce il riferimento al libretto formativo del cittadino con i riferimenti al fascicolo elettronico del lavoratore e al fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, al fine di integrare i dati nel SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa). Infine, in sede di conversione, al D.L. n. 159/2025 è stato aggiunto l’art. 1-bis, recante il “Termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”. In deroga a quanto previsto dall’art. 37, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, secondo cui “La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione (...) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro”, limitatamente ai lavoratori impiegati nelle tipologie di pubblici esercizi elencati all’art. 5 della L. n. 287/1991 e nelle imprese turistico-ricettive, la disposizione in parola prevede la conclusione delle suddette attività entro 30 giorni dall’assunzione (o dall’inizio dell’utilizzazione).
• Sorveglianza sanitaria In materia di sorveglianza sanitaria l’art. 17 del D.L. n. 159/2025 chiarisce anzitutto quanto già consolidato a livello giurisprudenziale, modificando l’art. 20, comma 2, lett. i) del D.Lgs. n. 81/2008, stabilendo esplicitamente che i controlli sanitari a cui i lavoratori sono tenuti a sottoporsi “devono essere computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva”. Il D.L. n. 159/2025 incide, altresì, sugli obblighi del medico competente di cui all’art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 attribuendo allo stesso il compito di informare i lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica “promuovendo l'adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA), informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalità e utilità, anche con il supporto di campagne informative a tale scopo promosse dal Ministero della salute”. Si introduce, inoltre, l’ulteriore lettera e-quater) all’art. 41, comma 2, che stabilisce la possibilità di sottoporre il lavoratore ad un accertamento medico in caso di fondato sospetto di assunzione di alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope. In particolare, rientra nell’alveo della sorveglianza sanitaria la “visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e dell’articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all’assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive”. Il legislatore pone la condizione della “presenza di ragionevole motivo” e sul punto, al fine di una corretta applicazione della disposizione, si ritiene necessario attendere la conclusione dell’Accordo Stato-Regioni, concernente la ridefinizione delle “condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza”, previsto entro il 31 dicembre 2026 ai sensi dell’art. 41, comma 4-bis, che potrà precisare le modalità e le condizioni inerenti allo svolgimento di tale visita. Infine, il legislatore ha modificato l’art. 51, D.Lgs. n. 81/2008 inserendo l’ulteriore comma 3quater, prevedendo che “Ai fini del potenziamento multidisciplinare della medicina del territorio, gli organismi paritetici delle imprese fino a dieci lavoratori e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità possono adottare iniziative finalizzate a favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali ovvero mediante convenzioni con medici competenti”.
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