FISCO | Definizione agevolata 2023: - regole per aderire

La Legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre (Legge n. 197/2022) ha introdotto novità importanti in materia di definizione agevolata delle cartelle emesse dall'Agenzia di Riscossione. In una circolare pubblicata lo scorso 30 dicembre l'Agenzia della Riscossione ha riepilogata le novità sul tema:

 - lo “Stralcio” dei debiti di importo residuo fino a 1000 euro, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015,

- la “Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022”.

Definizione agevolata 2023
L’articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022 introduce una nuova “Definizione agevolata” per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia.
In particolare, la disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio.

Sono da considerare nell’importo dovuto:

- le somme a titolo di capitale e spese per le procedure esecutive
- i diritti di notifica.

Viene specificato che, per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la “Definizione” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

Per aderire alla “Definizione agevolata”, entro il 30 aprile 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità pubblicate sul sito della Riscossione entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

In merito al pagamento, è possibile procedere:

- in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
- oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.
Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Definizione agevolata 2023: gli esclusi
Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:

- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Ricordiamo alle aziende associate eventualmente interessate che la nostra Associazione dispone di uno Sportello Fisco e Finanza agevolata che grazie ad una convenzione mette a disposizione delle imprese professionisti e società di consulenza di elevata professionalitrà con tarriffe agevoilate per la aziende associate.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it
Modifica Visualizzazione: Mobile Version | Standard Version