Green pass obbligatorio| Cosa cambia dal primo settembre per trasporti e scuola

green pass

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Dal 1° settembre scatta l'obbligo di Green pass nelle scuole e per viaggi in nave, treno e aereo a lunga percorrenza. Entrano in vigore infatti le norme del decreto legge 111 del 6 agosto scorso, che ampliano l'elenco delle attività per le quali è obbligatoria la certficazione verde COVID-19. Il Ministero dei trasporti ha emanato le nuove linee guida riguardanti le regole  sull’obbligo del green pass nei trasporti

Le linee guida prevedono che dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 l’accesso agli aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone e ai treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri, del tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità. Tale disposizione non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

La verifica è affidata alle compagnie aeree e ai gestori dei servizi ferroviari, prima di salire a bordo. Stesso obbligo anche per chi dovesse rientrare da un viaggio all'estero, che dovrà anche compilare online il modulo del Passenger locator form (Plf) per segnalare dove si soggiornerà in Italia. Restano differenziati gli obblighi a seconda del Paese da cui si rientra in Italia: si va dall'elenco A (Città del Vaticano e San Marino) per il quale non sono previste restrizioni, agli elenchi che hanno restrizioni specifiche: Giappone, Canada, Stati Uniti, Israele, Brasile, Indias, Bangladesh e Sri Lanca.

Medesimo obbligo anche per accedere alle navi e traghetti adibiti a servizio di trasporto interregionale, sino al raggiungimento della capienza dell’80% rispetto alla capienza massima prevista. Sono esclusi i traghetti impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina, ai quali si applicano le prescrizioni previste per il tpl marittimo come ad es. per il collegamento da e per le isole minori.

Tale disposizione non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Anche in tal caso i vettori marittimi, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l’utilizzo del servizio di trasporto avvenga nel rispetto delle prescrizioni.

Per il trasporto pubblico locale, le linee guida prevedono che è consentito, in ragione dell’attuale livello di popolazione vaccinata  e in considerazione delle evidenze scientifiche sull'assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di riempimento dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale ed extraurbano non superiore all'80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, o analoga documentazione, prevedendo prioritariamente l’utilizzazione dei posti a sedere. Stesso coefficiente di riempimento è applicabile agli autobus  di servizi di noleggio con conducente, adibiti a trasporto pubblico locale.
La capacità di riempimento dell’80% è ammessa esclusivamente nelle Regioni o nelle Province autonome individuate secondo i parametri prescritti dalla vigente normativa come zona bianca o gialla. In caso di trasporto che interessa una Regione/Provincia autonoma in zona arancione o rossa valgono le prescrizioni che si applicano in tali zone a rischio più elevato.

Per il trasporto commerciale, sempre dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 l’accesso, nel limite della capienza massima dell’80% dei posti consentiti, a:
-autobus adibiti a servizi di trasporto persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
-autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
Questa norma non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Scuola, insegnanti e personale scolastico

Il decreto legge del 6 agosto scorso sottolinea che è obiettivo dell’anno scolastico 2021/2022 svolgere in presenza l’attività didattica e scolastica, dalla scuola dell’infanzia a quella secondaria di secondo grado. È previsto l’obbligo di certificazione verde per tutto il personale scolastico, nonché per gli studenti universitari. Docenti e personale che non ottemperassero all’obbligo sono considerati in assenza ingiustificata e – dal 5° giorno di assenza – sospesi dal lavoro senza retribuzione. Nelle scuole è comunque prevista l’adozione dei dispositivi di protezione individuale, e la distanza superiore a un metro (se possibile). 

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Alessandra Nachira
Telefono: 0784 233325
Fax: 0784 233301
E-mail:

a.nachira@assindnu.it

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