DL Sostegni post approvazione al Senato. Novità sul contributo a fondo perduto

Approvato al Senato con modifiche il DL Sostegni che passa ora alla Camera, dove si attende l'approvazione definitiva senza ulteriori revisioni e integrazioni. Il DL, pur privo di alcune misure annunciate, contiene interventi di sostegno, rivisti in senso migliorativo rispetto alle bozze circolate, per imprese, lavoratori autonomi e professionisti che abbiano subito significativi cali di fatturato a causa della crisi economica indotta dalla pandemia, nonché alcune misure in tema di lavoro e di carattere fiscale. Il Decreto Legge interviene anche sulle norme nazionali di recepimento del Quadro temporaneo per la concessione degli aiuti di Stato, con l’obiettivo di allinearle alle numerose modifiche apportate nel corso degli ultimi mesi, anche recependo alcune richieste di Confindustria per i settori maggiormente in crisi (es. turismo).

 

  Contributo a fondo perduto  

 

Per i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione è prevista la concessione di un contributo a fondo perduto (art. 1), al ricorrere di due condizioni:

  • ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro;
  • ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2019.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo di imposta 2019, come segue: 

a) 60% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro;
b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni;
e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

In ogni caso, a tutti i soggetti il contributo è riconosciuto entro il limite massimo di 150.000 euro; inoltre, sono previsti due limiti minimi individuali pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 per gli altri soggetti.

Il nuovo sistema di contributi a fondo perduto presenta diversi elementi migliorativi rispetto a quanto previsto dagli altri Decreti Ristori e dalla bozza precedente dello stesso DL:

  • il superamento del meccanismo dei codici ATECO, utilizzato nei precedenti Decreti Ristori, che aveva determinato una serie di criticità operative ed esclusioni irragionevoli;
  • la scelta di utilizzare come parametro per determinare l’ammontare degli indennizzi la media mensile del fatturato 2020, in luogo del solo bimestre gennaio-febbraio, così evitando di penalizzare le attività che, per effetto delle dinamiche stagionali, hanno fatturati concentrati in altri periodi dell’anno (ad esempio nel periodo estivo o natalizio);
  • l’innalzamento della percentuale da applicare (alla perdita di fatturato) ai soggetti con ricavi o compensi più elevati (superiori a 1 milione di euro) nel 2019, che consente di tener conto dei maggiori costi fissi che le imprese con fatturati più elevati sostengono;
  • l’innalzamento della soglia di accesso al contributo da 5 a 10 milioni di euro che, pur non avendo un impatto particolarmente significativo (perché aumenta di circa 30 mila i potenziali beneficiari del contributo), amplia la platea dei potenziali beneficiari nell’industria di circa 9.400 imprese.

 

  Novità in materia fiscale  

 

Il Decreto reca inoltre una serie di misure di carattere fiscale, a partire dalla proroga di alcune sospensioni di versamenti previste dai provvedimenti precedenti.

In particolare, sono sospesi fino al 30 aprile 2021 i versamenti delle entrate tributarie e non tributarie, scadenti tra l’8 marzo 2020 e il 30 aprile 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e gli avvisi di addebito emessi da Enti previdenziali previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, da cartelle di pagamento notificate dal 1° marzo al 30 aprile 2021 (art. 4).

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il sessantesimo giorno successivo al termine del periodo di sospensione.

Al riguardo, in considerazione dell’ampliamento del periodo di sospensione dei versamenti, il DL prevede lo scaglionamento nel tempo dei termini di notifica delle cartelle di pagamento da parte dell’agente della riscossione.

Inoltre, il DL interviene sulla disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, prevedendo che non si determini l’inefficacia di tali definizioni qualora il versamento delle relative rate scadenti nell’anno 2020 e di quelle scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 venga effettuato integralmente entro:

i) il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31

 

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Francesca Puddu - Comunicazione Associativa
Telefono: 0784 233311
Fax: 0784 233301
E-mail: f.puddu@assindnu.it
Modifica Visualizzazione: Mobile Version | Standard Version