TRASPORTI-COVID-19: DL 7.10.2020 e ordinanza Ministro Salute 8.10.2020

Sono stati pubblicati sulla GU n. 248 del 7 ottobre scorso, la Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 che proroga lo stato di emergenza sanitaria fino al 31 gennaio 2020 e il DL 7 ottobre 2020, n. 125 recanti “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”.

Il DL, entrato in vigore in data odierna, proroga al 15 ottobre le misure contenute nel DPCM 7 settembre 2020 e proroga al 31 gennaio 2021 le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19.

Il decreto introduce, anche, l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto e nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private ed estende il periodo di utilizzo dell’App Immuni. Sono fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.

Inoltre, interviene sulla facoltà delle Regioni di introdurre misure restrittive rispetto a quelle previste a livello nazionale, ma anche ampliative, comunque nel rispetto dei DPCM e previa intesa con il Ministro della Salute.

Con l’Ordinanza del Ministero della Salute del 7.10.2020, anch'essa in vigore alla data odierna (ma vigente sino all'adozione di un successivo DPCM e comunque non oltre il 15.10.2020), vengono disposte misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria.

Infatti, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, ai soggetti che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, ferme restando le disposizioni del DPCM 7 settembre 2020, prorogate dal DL 125/2020 fino al 15.10.2020, si applicano specifiche misure di prevenzione, alternative tra loro: a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque effettui i controlli dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per dagli mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

Inoltre, i soggetti provenienti dai Paesi suddetti, anche se asintomatici, devono comunicare immediatamente il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.

Quanto sopra esposto, non risulta applicabile ai casi previsti dall'articolo 6, comma 6, lettere da a) a d), del DPCM 7 agosto 2020 smi e quindi: a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; b) al personale viaggiante; c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20; d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria.

Inoltre, è prevista l’inapplicabilità anche per i soggetti indicati nel comma 7 dello stesso articolo, a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui agli elenchi C e F dell'allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia (fermo restando l’obbligo di un’autodichiarazione di cui all'art. 5 del DPCM sopra citato); pertanto sono esentati: a) coloro che entrano in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza; b) chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore; c) i cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro; d) il personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; e) i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; f) il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore; g) i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare e personale della polizia di Stato nell'esercizio delle loro funzioni; h) gli alunni e gli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, lettera d-bis) del citato DPCM, riguardante anche in questo caso l’inapplicabilità dei commi 1 e 2 dell’Ordinanza osservata, qualora si entri in Italia “per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo”.

E’ precisato, inoltre, che le disposizioni contenute nell'Ordinanza sostituiscono quelle dell’art. 1, comma 1, dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 12.08.2020, modificata dall'Ordinanza 21 settembre 2020.

Infine, fatte salve le disposizioni sugli ingressi in Italia per chi proviene da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, sono prorogate al 15 ottobre le Ordinanze del Ministro della Salute 21 settembre e il 25 settembre 2020.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
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