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Batterie e rifiuti di batterie – Novità per raccolta ed esenzioni RENTRI
- Lunedì, 16 Marzo 2026 12:35
Nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2026 è stato pubblicato il decreto legislativo 10 febbraio 2026, n. 29, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE”. Il provvedimento è entrato in vigore il 7 marzo 2026.
Il decreto interviene in particolare per definire:
- obblighi a carico degli operatori economici,
- modalità di gestione dei rifiuti di batterie e relativo regime sanzionatorio.
Le disposizioni si applicano a tutte le tipologie di batterie comprese quelle destinate agli autoveicoli, ai mezzi di trasporto leggeri e all’impiego industriale..
Il decreto prevede inoltre specifiche disposizioni relative ai punti di raccolta (art. 31).
In particolare, viene stabilito che i punti di raccolta istituiti ai sensi del Regolamento non sono soggetti ai requisiti di registrazione o autorizzazione previsti dagli articoli 208, 213 e 216 e dalle disposizioni della parte seconda, titolo III-bis, del d.lgs. 152/2006, né all’iscrizione al sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) di cui all’articolo 188-bis del medesimo decreto.
La norma dispone inoltre che le operazioni di deposito preliminare alla raccolta effettuate presso tali punti non sono subordinate all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212 del d.lgs. 152/2006 e non sono soggette né all’obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico previsto dall’articolo 190 né all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 189, comma 3, del medesimo decreto.
Per quanto riguarda il trasporto dei rifiuti dai punti di raccolta ai centri di raccolta e agli impianti autorizzati al trattamento adeguato, quando tale trasporto è effettuato dal detentore dei rifiuti o da soggetti da esso incaricati, è previsto che esso sia accompagnato esclusivamente dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la categoria di batterie, i quantitativi e il luogo di destinazione. Il detentore dei rifiuti raccolti presso i punti di raccolta e i soggetti da esso incaricati del trasporto, non sono tenuti né all’iscrizione al RENTRI né all’Albo nazionale gestori ambientali.
Il decreto introduce, infine, un sistema di sanzioni amministrative pecuniarie per le principali violazioni, tra cui l’immissione sul mercato di batterie non conformi, la mancata iscrizione al Registro o la mancata organizzazione dei sistemi di raccolta. Le sanzioni possono arrivare fino a 150.000 euro (art. 34).
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