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DECONTRIBUZIONE SUD Circolare Inps n.82/2024 - istruzioni operative
- Venerdì, 26 Luglio 2024 10:43
DECONTRIBUZIONE SUD
Aggiornamento proroga Decontribuzione Sud e perimetro temporale di applicazione
Pubblicata Circolare Inps n. 8272024
Pubblicata la Circolare Inps n. 82 del 17 luglio 2024 avente a oggetto la “Proroga fino al 31 dicembre 2024 della misura di cui all’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Decontribuzione Sud). Indicazioni operative e istruzioni contabili”
La Circolare Inps n. 82 rende noto un chiarimento importante richiesto dall’Istituto al Ministero del Lavoro in relazione al perimetro temporale di applicazione della proroga per i contratti di lavoro subordinati stipulati successivamente al 30 giugno 2024.
Il Ministero del Lavoro ha quindi precisato che la decontribuzione Sud non può trovare applicazione per le assunzioni effettuate a partire dal 1° luglio 2024.
Di conseguenza, la proroga fino al 31 dicembre 2024 – autorizzata dalla Commissione europea - trova applicazione esclusivamente con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.
Al riguardo, sempre su espressa indicazione del Ministero del Lavoro, è stato precisato che, qualora entro la data del 30 giugno 2024 sia stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato, la Decontribuzione Sud può trovare applicazione fino al 31 dicembre 2024 ancorché tale rapporto venga prorogato o trasformato a tempo indeterminato successivamente al 30 giugno 2024.
Conseguentemente, in termini operativi, il beneficio contributivo in oggetto trova applicazione, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 30 giugno 2024, tramite l’esposizione dei relativi codici nei flussi Uniemens da parte del datore di lavoro, fino al mese di competenza di dicembre 2024.
La Circolare Inps n. 82 precisa altresì che, oltre alle modifiche notificate e relative al periodo di fruizione della misura e alla conseguente potenziale platea dei soggetti beneficiari, non sono previste ulteriori variazioni del regime di aiuto esistente e, pertanto, tutte le altre condizioni di tale regime rimangono inalterate.
Viene infine confermato che la misura in trattazione non trova applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario, e nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’art 1, comma 162, della legge di Bilancio per il 2021.
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