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A giugno nuovi importi per gli artigiani dell'alimentare e della panificazione
- Giovedì, 20 Giugno 2024 11:15
Con i cedolini paga di prossima elaborazione riferiti alla mensilità di giugno 2024 deve essere erogata la prima tranche dell’una tantum da parte delle aziende che applicano il Contratto collettivo nazionale di lavoro Alimentazione/Panificazione aziende artigiane.
A copertura dei 15 mesi di carenza contrattuale (1° gennaio 2023 – 31 marzo 2024) è prevista l’erogazione di un importo lordo una tantum pari a 160 euro lordi, in favore dei soli lavoratori in forza al 6 giugno 2024, erogato in due soluzioni alle seguenti scadenze:
- 80 euro con la retribuzione del mese di giugno 2024
- 80 euro con la retribuzione del mese di settembre 2024.
L’importo una tantum è suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato. Sarà proporzionalmente ridotto in caso di rapporto part time, servizio militare, sospensioni per mancanza di lavoro (FSBA/CIGO) nel periodo interessato.
Agli apprendisti in forza alla data del 06.06.2024 è dovuto l’importo di una tantum nella misura del 70% alle stesse decorrenze previste per i lavoratori qualificati.
L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR ed è comprensiva dei riflessi sugli istituti retributivi indiretti e differiti, di origine legale o contrattuale.
Eventuali importi corrisposti dal datore di lavoro a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti contrattuali (AFAC) potranno essere assorbiti fino a concorrenza dai nuovi aumenti retributivi e/o detratti dall’importo una tantum.
L’una tantum è riconosciuta al lavoratore avente diritto anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro (dimissioni o licenziamento) successiva al 06.06.2024.
L’importo riconosciuto a titolo di una tantum sono assoggettati a contribuzione ordinaria.
Per quanto riguarda il profilo fiscale, il valore dell’una tantum può essere suddiviso in due parti:
- il valore riferito al 2023, quindi parametrato su 12 mesi, sarà assoggettato a tassazione separata;
- il valore riferito al 2024, quindi parametrato su 3 mesi, sarà assoggettato a tassazione ordinaria.
Sempre in corrispondenza della retribuzione di giugno, con riguardo alla prima tranche di aumento, decorrente dal 1° aprile 2024, gli arretrati dei mesi di aprile e maggio vanno erogati in un’unica soluzione sotto la voce “arretrato CCNL” con il cedolino paga di competenza del mese di giugno 2024, con effetto su ogni istituto economico diretto, indiretto e differito, TFR compreso.
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