LAVORO | Esonero parità di genere: indicazioni INPS

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il decreto ministeriale 20 ottobre 2022 in cui vengono individuati i criteri di spettanza dell’esonero contributivo spettante alle aziende private che hanno conseguito la parità di genere. Con la circ. n. 137/2022 l’INPS detta le modalità di applicazione dell’esonero contributivo. Lo sgravio, previsto dalla Legge di Bilancio 2022 e applicabile con decorrenza dall’1 gennaio 2022, si applica, nella misura dell’1%, sul versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.

Requisiti di spettanza

La fruizione dell’esonero contributivo è fruibile a condizione che:

- vi sia il rispetto dei principi generali per la fruizione degli sgravi (art. 1, c. 1175, Legge n. 296/2006)

- non siano stati irrogati provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 46, c. 4, D.Lgs. n. 198/ 2006);

- il datore di lavoro sia in possesso della certificazione sulla parità di genere.

Presentazione delle istanze

Il datore di lavoro, in possesso della certificazione della parità di genere conseguita entro il 31 dicembre 2022, deve inoltrare apposita domanda all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “PAR_GEN” appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.

Per l’anno 2022, al fine di garantire la possibilità di accedere all’esonero in esame a tutti i datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere nel corso dell’annualità considerata e trattandosi di una prima attuazione di detta misura, le domande volte al riconoscimento dell’agevolazione possono essere presentate a decorrere dal 27 dicembre 2022 e fino al 15 febbraio 2023.

La domanda telematica di autorizzazione all’esonero contiene le seguenti informazioni:

1) dati identificativi dell’azienda;

2) retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;

3) aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere ;

4) forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;

5) dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso della certificazione di parità di genere;

6) periodo di validità della certificazione di parità di genere.

Fruizione del beneficio

L’INPS autorizza i datori di lavoro alla fruizione dell’esonero nella misura dell’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui e di 4.166.66 euro mensili.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it

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