LAVORO | Apprendistato di primo livello anche per il lavoro di familiari

Il contratto di apprendistato di primo livello può essere stipulato anche da familiari che svolgono attività non occasionale in favore del coniuge, parente o affine; tuttavia, a fronte del principio di presunzione della gratuità dei rapporti di lavoro tra familiari, sussiste l'onere della prova della subordinazione in capo al datore di lavoro.
Questo uno dei chiarimenti contenuto nella circolare 12/2022 (Allegato)  pubblicata ieri dal ministero del Lavoro Tale documento ha lo scopo esplicito di definire soluzioni interpretative univoche della normativa vigente e, in tal modo, favorire l'applicazione uniforme del contratto su tutto il territorio nazionale.

Come ricorda la circolare, questa forma di apprendistato è rivolta a soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età, sino al compimento dei 25 anni, iscritti e inseriti all'interno di un percorso scolastico o formativo, e ha lo scopo di far conseguire un titolo di studio della formazione secondaria di secondo grado tramite un percorso “duale” che si realizza in parte presso un'istituzione formativa (che eroga la formazione esterna) e in parte presso un'impresa (che eroga la formazione interna).

Per attivare il contratto bisogna sottoscrivere un protocollo formativo che contiene compiti e responsabilità dell'istituzione formativa e dell'impresa, relativamente all'esecuzione del piano formativo dell'apprendista; accanto a questo atto, deve essere definito il percorso formativo mediante la redazione del piano formativo individuale.Durante lo svolgimento e alla conclusione del periodo formativo in apprendistato viene compilato il dossier individuale per la valutazione delle attività svolte e la verifica dell'efficacia. Nell'ottica di rendere agevole la redazione di questi documenti, la circolare allega dei modelli utilizzabili dalle parti.

Il Ministero chiarisce, inoltre, che va considerato quale termine conclusivo del periodo formativo la pubblicazione degli esiti dell'esame finale sostenuto dall'apprendista. Una volta che si verifica tale evento, l'istituzione formativa deve comunicare formalmente al datore di lavoro, tramite Pec, l'esito dell'esame nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dalla pubblicazione dei risultati, in modo da consentire l'eventuale proroga o trasformazione del contratto entro i cinque giorni previsti per la comunicazione obbligatoria.

La circolare richiama anche l'attenzione sul ruolo cruciale dell'istituzione formativa e del datore di lavoro, chiamati a garantire la trasparenza dell'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall'apprendista e ricorda che il tutor aziendale e quello formativo utilizzano il dossier individuale per la certificazione delle competenze.

Viene inoltre ricordato che l'apprendista ha diritto a tutti i trattamenti previsti dalle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria, compresi quelli per gli infortuni sul lavoro (con una ripartizione degli oneri tra datore e istituzione formativa).

È infine consentito che l'apprendista sia assunto da un datore di lavoro con sede legale od operativa situata in una regione diversa da quella dell'istituzione formativa, precisando che per gli aspetti riferiti alla formazione, la disciplina regionale di riferimento è quella della sede dell'istituzione in cui viene erogato il percorso.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it

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