PREVIDENZA Imprese turistiche: come funziona l’esonero contributivo

La situazione di crisi che ha investito le imprese turistiche italiane tra le restrizioni dovute alla pandemia e l'adozione di sanzioni economiche verso la Russia, conseguenti alle operazioni belliche in Ucraina, ha spinto il legislatore, con la conversione del decreto Sostegni ter (D.L. n. n. 4/2022), avvenuta con la Legge n. 25/2022 a prevedere apposite misure di sostegno al settore.

Le stesse sono previste agli articoli 4, 4 bis e 5 dell'anzidetto decreto.

Mentre le ultime due disposizioni hanno carattere fiscale e si riferiscono al riconoscimento di contributi a fondo perduto e crediti d’imposta a fronte di interventi di innovazione sulle strutture turistiche tesi al miglioramento e all'ammodernamento dell'offerta, ovvero alla copertura dei canoni di locazione a fronte di una riduzione del fatturato, le misure di cui all'art. 4 riguardano espressamente il sostegno alle assunzioni, sostegno che si estrinseca sotto forma di riduzione del costo del lavoro ed in particolare della spesa contributiva.

Agevolazioni per le assunzioni

Il comma 2 dell'articolo 4, prevede infatti che “... con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, l’esonero di cui all’articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto, con le medesime modalità, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla predetta conversione. Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma è riconosciuto nel limite di 60,7 milioni di euro per l’anno 2022 a valere sulle risorse di cui al comma 1”.

Si tratta in sostanza della riproposizione della misura di cui all'art. 7 del D.L. n. 104/2020 che espressamente prevedeva fino al 2021 l'esonero dal versamento contributivo per le assunzioni nelle imprese turistiche e stabilimenti termali, fino ad una “soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (euro 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (euro 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo”, importi soggetti a riproporzionamento in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale (rif. circ. INPS n. 133/2020).

Si ricorda che, ai sensi del comma 2 del predetto articolo 7, “... l’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108 paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea ...” trattandosi di aiuti di Stato.

Fruizione dell’esonero contributivo

In ogni caso, fermo restando quanto sopra, per la loro fruizione è necessaria la proposizione dell'istanza on-line “DL104-ES” predisposta sul sito internet dell'INPS nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, indicando il lavoratore nei cui confronti è già intervenuta l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato, l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità e la misura dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro che può essere oggetto dello sgravio.

Con espresso riferimento ad agenzie di viaggio e tour operator, il comma 2-ter dell'anzidetto art. 4, prevede che “ ...ai datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riconosciuto fino a un massimo di cinque mesi anche non continuativi per il periodo di competenza aprile-agosto 2022, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile ...”.
Continua, poi il comma 2-quater: “... l’esonero di cui al comma 2 -ter è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 2-ter è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 56,25 milioni di euro per l’anno 2022 ...”.
Per questo, il comma 2-quinquies dispone espressamente che “... l’ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-quater e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero del turismo e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori ...”.

Da un punto di vista operativo, e nell'attesa delle relative istruzioni da parte dell'INPS, data la lettera degli anzidetti commi, sarà lecito comunque attendersi che anche per questa misura venga predisposta una istanza on-line del tipo già previsto per l'agevolazione di cui al comma 2, con ogni probabilità rinvenibile nel “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” sul sito INPS.

Sarà in ogni caso necessario attendere il pronunciamento della Commissione Europea, giacché anche tale misura rientra negli aiuti di stato, come disposto dal comma 2-septies: “... l’esonero di cui al comma 2 -ter è concesso ai sensi della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 2 -ter a 2 -sexies è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea”.

Esclusioni
Va ricordato che per tali aiuti e incentivi trova comunque applicazione l'art. 31 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, che espressamente li esclude quando, a mente del comma 1: “... l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, ... [omissis] ... viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, ... [omissis] ... se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive ...” ovvero quando i “... lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo ... ”.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it

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