CCNL grafici e editoriali: nuova classificazione del personale | una tantum e aumenti retributivi

Lo scorso 19 gennaio, dopo cinque anni di complesse trattative, le associazioni di categoria del settore grafico-industriale hanno siglato l’intesa su un’ipotesi di accordo per il rinnovo del corrispondente CCNL, che presenta importanti modifiche rispetto al precedente contratto.
L’ipotesi di rinnovo passerà nelle prossime settimane all’approvazione dei lavoratori.

Classificazione del personale

Al fine di rispondere alla necessità di una più coerente rappresentazione da parte della disciplina contrattuale dei diversi profili professionali emersi in conseguenza delle recenti trasformazioni e innovazioni tecnologiche, organizzative e di processo, le Parti hanno provveduto ad una ridefinizione del sistema di classificazione professionale, distinguendo tra settore grafico ed editoriale e introducendo due diversi – seppur correlati – sistemi d’inquadramento.
Settore grafico
Con riferimento ai lavoratori del settore grafico continua a trovare applicazione il previgente sistema d’inquadramento suddiviso nei livelli: Quadro, AS, A, B1S, B1, B2, B3, C1, C2, D1, D2, E.
Settore editoriale
Con riferimento al settore editoriale, invece, il nuovo sistema di classificazione, puntualmente raccordato con quello previgente, è suddiviso nei livelli: QuadroL1 (equivalente AS), L2 (equivalente A), L3 (equivalente B1S e B1), L4 e L5 (equivalenti B2), L6 (equivalente C1 e C2), L7 (equivalente D1, D2 ed E).
Le figure professionali ricomprese nella categoria B3 sono state ricondotte a vari livelli d’inquadramento. Le Parti hanno altresì precisato che il sistema di raccordo contenuto nell’ipotesi di rinnovo potrebbe essere suscettibile di correzioni dovute ad errori materiali.
Fermo restando quanto sopra, è stabilito che il passaggio al nuovo sistema di classificazione per i lavoratori del settore editoriale non potrà comportare un vantaggio economico per il lavoratore né un trattamento deteriore. Ciò nonostante, eventuali differenze a sfavore del lavoratore saranno riconosciute a titolo di superminimo non assorbibile mentre differenze a beneficio del lavoratore saranno assorbite dal superminimo (anche se non assorbibile) di cui il lavoratore dovesse già aver diritto.
Le più sopra distinte classificazioni operano anche in relazione: agli aumenti periodici di anzianità e al contratto di apprendistato professionalizzante (che l’ipotesi di rinnovo disciplina unitamente al contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, con riguardo al quale non è operata alcuna distinzione di settore).

Trattamento economico minimo

È stato previsto un aumento del trattamento economico minimo (TEM) per un importo pari a 80,00 euro per il livello B3 del settore grafico e per il livello A per il settore editoriale, da riparametrare per ciascun livello d’inquadramento e corrispondere mediante le modalità di seguito indicate:
25,00 euro a decorrere da maggio 2021;
25,00 euro a decorrere da gennaio 2022;
30,00 euro a decorrere da ottobre 2022.
Nella nota 22 gennaio 2021 diramata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie dell’ipotesi in commento, è precisato che detto incremento dei livelli retributivi è stato concordato “con impegno politico alla non assorbibilità”.

Una tantum

Ai lavoratori in forza al 19 gennaio 2021 sarà erogato un importo a titolo di una tantum di ammontare lordo pari a 300,00 euro, che, già comprensivo dei riflessi sugli istituti contrattuali diretti e indiretti, non concorre ai fini del computo del trattamento di fine rapporto (TFR).
Detto ammontare sarà corrisposto ai lavoratori con le seguenti modalità:
200,00 euro saranno versati unitamente alla retribuzione di giugno 2021;
100,00 euro saranno versati unitamente alla retribuzione di giugno 2022.

Tredicesima mensilità ed elemento di raccordo contrattuale

A decorrere dal 1° gennaio 2021, l’importo della tredicesima mensilità è calcolata su un valore di:
173 ore per la generalità degli operai;
26/26 per la generalità gli impiegati.
La (pre)vigente disciplina contrattuale stabiliva che:
- “la gratifica natalizia per gli operai con anzianità fino a 5 anni è stabilita, per ciascun anno, nella misura di 173 ore di retribuzione. Per anzianità superiore a 5 anni la misura è di 200 ore di retribuzione” (Part II, art. 7);
- “la misura della 13ª mensilità è pari a 26/26 per gli impiegati con anzianità fino a 5 anni. Per anzianità superiori a 5 anni la misura è pari a 30/26’ (Parte III, art. 8).
Con riferimento agli operai e agli impiegati che abbiano maturato al 31 dicembre 2020 la tredicesima mensilità nella misura di 200 ore o di 30/26, è introdotto un “elemento di raccordo contrattuale” (ERC), da corrispondere unitamente alla busta paga di dicembre di ciascun anno, di ammontare pari a 27 ore (risultante dalla differenza tra la predetta misura 200 e 173) e 4/26 (risultanti dalla differenza tra 30/26 e 26/26). Detto importo, “congelato” in cifra fissa, non è rivalutabile né assorbibile ed è omnicomprensivo, non avendo incidenza alcuna su istituti contrattuali o di legge.

Previdenza complementare: contribuzione a carico del datore di lavoro

È stata elevata la contribuzione posta a carico del datore di lavoro da versare al fondo di previdenza complementare “Byblos” con riferimento ai lavoratori aderenti a detto fondo ai quali non competa il più sopra menzionato ERC. Di seguito, sono indicate la misura (percentuale) di detta variazione, la decorrenza corrispondente e la misura (percentuale) della contribuzione complessivamente dovuta:
- 0,3% a decorrere da gennaio 2021 (1,5%);
- 0,4% a decorrere da gennaio 2022 (1,6%);
- 0,5% a decorrere da gennaio 2023 (1,7%).

Congedo parentale

È stabilito che il congedo parentale possa essere fruito in modalità oraria e riconosciuto in gruppi minimi di 4 ore giornaliere, sebbene specifiche intese con le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) potranno regolamentare diversamente le condizioni di fruizione del congedo, ammettendo l’ipotesi di una base oraria inferiore di astensione dal lavoro, bilanciando con maggiore flessibilità le esigenze organizzative e produttive con le necessità del genitore lavoratore.
In aggiunta al periodo di congedo obbligatorio di cui all’art. 4, c. 24, lett. a), della Legge n. 92/2012, (che per la nascita del figlio avvenuta tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 è elevato da 7 a 10 giorni ai sensi dell’art. 1, c. 363, della Legge n. 178/2020), al padre lavoratore è riconosciuto un congedo retribuito sino a 16 ore per eventi legati alla nascita del figlio.

Apprendistato

Alla disciplina dell’apprendistato professionalizzante (tipologia 2), che pur è stato modificato in più parti, prevedendo una distinzione tra settore editoriale e grafico in relazione all’inquadramento del lavoratore, è aggiunto il complesso di norme in materia di apprendistato di alta formazione e ricerca (tipologia 3) e l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Al riguardo, è previsto che:
- la durata del contratto (instaurato con un lavoratore di età compresa tra 15 e 25 anni) non può essere superiore a 4 anni e, in ogni caso, è calibrata in relazione alla qualifica o al diploma da conseguire;
- al fine di assicurare la più ampia flessibilità nel ricorso a tale tipologia contrattuale, in sede di progettazione del percorso formativo (contenuto nel protocollo sottoscritto con l’istituzione formativa) sono valorizzate le peculiarità della disciplina regionale ed è possibile mirare all’acquisizione di un profilo professionale nuovo.

Conclusioni

Ferma restando la laboriosità dell’ipotesi di rinnovo in esame - rinvenibile, ad esempio, nel disegno di (ri)classificazione professionale, così come in una radicalmente mutata (e ampliata) disciplina del contratto di apprendistato, dell’ipotesi di mutamento di mansioni e del contratto di lavoro a tempo determinato, non può non destare sorpresa l’assenza di disposizioni che, per assicurare aderenza e attualità rispetto alle trasformazioni imposte dallo stato emergenziale, avrebbero potuto almeno stabilire principi regolatori o un orientamento circa i profili evolutivi di taluni istituti che sin dall’inizio del fenomeno epidemico hanno improvvisamente assunto una funzione rilevante - e non di rado essenziale - sul piano organizzativo. Il riferimento è volto in particolare al “lavoro agile” (del quale è offerta una laconica e pressoché inerte disciplina, demandando all’Osservatorio nazionale l’elaborazione di linee guida) e alla disciplina in tema di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (incentrata esclusivamente sul recepimento dell’Accordo interconfederale 12 dicembre 2018 sulla rappresentanza dei lavoratori).
Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it
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