Decreto Ristori | Cassa integrazione: proroga di 6 settimane fino al 31 gennaio 2021

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 27 ottobre 2020, ha approvato il cd. decreto Ristori.
Tra le altre misure di sostegno all’occupazione, il decreto legge  prevede l’accesso, anche nell’anno 2021, a integrazioni salariali nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ad annunciare le ulteriori 6 settimane di cassa integrazione il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e lo stesso Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo: la nuova cassa integrazione arriverà fino al 31 gennaio 2021 a partire dal 16 novembre e con essa anche il blocco dei licenziamenti.
In aggiunta, le aziende che, a seguito del DPCM del 24 ottobre 2020, hanno dovuto chiudere anche parzialmente non dovranno versare i contributi previdenziali sul lavoro dipendente per il mese di novembre.

Cassa integrazione e assegno ordinario

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, per una durata massima di 6 settimane, collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto Agosto (articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane del presente comma.
Le 6 settimane ulteriori di trattamenti di integrazione salariale sono riconosciute:
- ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di 9 settimane, previsti dal decreto Agosto;
- ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Contributo addizionale
E’ dovuto un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:
a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, dai datori di lavoro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai recenti provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività.

Presentazione dell’istanza

Ai fini dell’accesso alle ulteriori 6 settimane di cassa integrazione, il datore di lavoro deve presentare all'INPS domanda di concessione, nella quale autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. In mancanza di autocertificazione, si applica l’aliquota del 18%.
Le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato al 30 novembre 2020.

Divieto di licenziamento

Fino al 31 gennaio 2021 restano preclusi:
- l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo;
- la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
Restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Sgravio contributivo alternativo

In via eccezionale, al fine di fronteggiare l’emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi del decreto Agosto, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale introdotti dal decreto in esame.
Fonte : Ipsoa Quotidiano
Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it
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