LAVORO | Rifiuto di ricevere la contestazione disciplinare

Diverse aziende associate hanno ultimamente posto il quesito su che cosa succede nella eventualità in cui il dipendente si rifiuta di ricevere una contestazione disciplinare.

Su questo tema  è bene approfondire quanto stabilito dalla Suprema Corte con la recente sentenza 14 marzo 2019, n. 7306.

Ebbene, la Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata il giorno 8 agosto 2014, confermava la decisione del Tribunale meneghino, il quale aveva dichiarato illegittima la sanzione disciplinare inflitta al lavoratore (nel caso di specie si trattava della sospensione di dieci giorni dal servizio a seguito di assenza ingiustificata dal lavoro per un periodo di otto giorni), in quanto la stessa non era stata comunicata al dipendente prima della sua esecuzione.

La società ricorreva quindi in cassazione lamentando la violazione del principio secondo il quale esisterebbe l'obbligo del dipendente di ricevere - sul posto e durante l’orario di lavoro - comunicazioni, anche formali, da parte del datore di lavoro o dei suoi delegati, con la conseguenza che il suo rifiuto di riceverle, in quanto destinatario di un atto unilaterale recettizio, comporta che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta.

Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva ritenuto che, a fronte del rifiuto del lavoratore di ricevere tale comunicazione – e non essendo stata aperta la busta contenente la medesima - non era stata fornita la prova che in tale plico fosse effettivamente contenuta la lettera di contestazione disciplinare, dato che l’incaricato della consegna non aveva neppure tentato di leggerne il contenuto al lavoratore incolpato.

Tali circostanze sono state appurate in giudizio; né miglior sorte ha avuto l’inoltro della comunicazione in esame da parte della società per il tramite dell'ufficiale giudiziario (tale consegna era però stata eseguita, di fatto, dopo l’applicazione materiale della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione).

Come evidenziato dalla motivazione della sentenza, in pratica, non era risultato chiaro il contenuto della comunicazione che il lavoratore si era rifiutato di ricevere, e del quale nessuno si era curato di renderlo edotto tentando una lettura dell’atto contenuto nella busta.

In pratica, e in buona sostanza, premesso che il ricorso della società è stato rigettato, il principio affermato dalla sentenza in esame è il seguente: “il dipendente è tenuto ad accettare la consegna manuale di una contestazione disciplinare, se questa avviene sul luogo di lavoro; tuttavia la consegna in busta chiusa non si perfeziona se, a seguito del rifiuto dell’interessato, un delegato dell’azienda non legge (o, quantomeno, non tenta di leggere) il contenuto della lettera al destinatario”.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
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E-mail: l.ledda@assindnu.it

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