Fase 2 | al via i controlli sulle attività produttive industriali e commerciali

Il Ministero dell'Interno, con la circolare del 2 maggio 2020, chiarisce che la verifica della sussistenza delle condizioni richieste per la prosecuzione delle attività aziendali, dal 4 maggio al prossimo 17 maggio non è più demandata ai Prefetti, ma è sostituita (nella fase emergenziale) da un regime di controlli ad hoc che si concentreranno sull'osservanza, da parte delle imprese, delle prescrizioni contenute nei protocolli di sicurezza
Su questo punto, il Ministero dell'Interno rimarca l'importanza di garantire una "attenta" vigilanza sull'attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza da Covid-19 all'interno delle aziende programmando specifici servizi di controllo attraverso nuclei ispettivi a composizione mista, costituita da personale proveniente dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, del Comando carabinieri per la tutela del lavoro e delle Aziende sanitarie locali.

Il Ministero dell'Interno sottolinea poi che, l'art. 2, comma 6 del DPCM 26 aprile 2020 attribuisce alle prescrizioni contenute nei protocolli di sicurezza  la natura di misure di contenimento del contagio il che comporta che, per la loro violazione, si applichi il sistema sanzionatorio di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

Tale articolo nello specifico prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Le sanzioni sono aumentate fino a un terzo se il mancato rispetto delle misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.
Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto o dalle Autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni può essere disposta la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria viene scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima
Tutto ciò naturalmente fatto salvo che il fatto contestato costituisca reato. Per la verifica dell'eventuale sussistenza degli estremi di un illecito penale si dovrà fare riferimento alle violazioni di cui al T.U. unico sulla sicurezza nei luoghi di d lavoro.
Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it
Allegati:
FileDimensione del File
Scarica questo file (circolare_2_maggio_2020 pdf.pdf)circolare_2_maggio_2020 pdf.pdf1229 kB
Modifica Visualizzazione: Mobile Version | Standard Version