PREVIDENZA | Rilascio del DURC importante sentenza del Tribunale di Roma

La Sentenza del Tribunale di Roma ha sancito un punto fondamentale ossia che l’Inps nel rilascio del DURC non può paralizzare le imprese per errori o irregolarità meramente formali ma deve considerare la regolarità sostanziale. Riportiamo sul tema un interessante commento a firma del Giuslavorista Giampiero Falasca pubblicato su www.lavoroeimpresa.eu

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L’INPS non può negare il DURC solo perché́ il contribuente non è stato in grado in 15 giorni di correggere una incongruenza intrinseca di una denuncia contributiva: il rifiuto del DURC, in tale ipotesi, deve essere considerato illegittimo per mancanza di fondamento normativo, contraddittorio e privo di razionalità̀ e ragionevolezza. Con queste considerazioni il Tribunale di Roma (sent. n. 1490/2019 pubblicata il 14 febbraio scorso, G.I. Conte) traccia in maniera coraggiosa e innovativa i confini entro i quali deve muoversi l’Istituto di previdenza nella gestione del DURC.

La vicenda nasce da una situazione molto singolare, nella quale una cooperativa si era vista rilasciare un DURC negativo dall’INPS in merito a un debito contributivo di 3.284 euro. Tale debito era, in realtà, inesistente, in quanto avrebbe dovuto essere compensato con credito della cooperativa di importo quasi identico (l’importo effettivamente dovuto era di poche centinaia di euro, ed era stato saldato, seppure in ritardo).

Secondo la sentenza, il DURC negativo può essere rilasciato solo a fronte di irregolarità sostanziali che investano gli obblighi contributivi, mentre non può riguardare semplici errori commessi nella presentazione delle denunce contributive, come previsto dal DM 30 gennaio 2005.

Inoltre, prosegue la sentenza, non esiste una norma che impedisce il rilascio del DURC di fronte a irregolarità̀ meramente formali, nelle quali l’azienda non ha omesso una denuncia contributiva ma ha commesso solo un errore – di importo modesto – nella quantificazione del contributo dovuto. In tale ipotesi, non si può parlare di denuncia infedele (e tantomeno omessa), posto che in linea di principio l’INPS, svolgendo gli opportuni accertamenti potrebbe verificare da sé dove sta l’errore.

In questa ottica, secondo il Tribunale, l’art. 3, comma 2 del DM del 2005 va letto nel senso che l’Inps può rilevare in sede di rilascio del DURC solo inadempienze che abbia già formalmente accertato e comunicato, senza che il contribuente tempestivamente reagito con i prescritti rimedi amministrativi e giurisdizionali.

Una diversa interpretazione del sistema integrerebbe invero un chiaro aggiramento del principio, espresso dal DM, che il DURC non può essere negato nemmeno per una inadempienza contributiva sostanziale, se questa è controversa in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario.

Il sistema normativo, conclude il Tribunale, persegue un bilanciamento tra la necessità di accertamento immediato della situazione contributiva dell’impresa e la necessità che il contribuente non si veda negare il DURC per inadempienze inesistenti, dando per esistenti le violazioni già accertate e comunicate alla data della richiesta.

Pertanto, negare il DURC solo perché il contribuente non è stato in grado in 15 giorni di mettere capo ad una incongruenza intrinseca di qualche denuncia contributiva, oltre ad essere giudicato illegittimo per mancanza di fondamento normativo (e le circolari non sono fonti di diritto oggettivo: Cass. 15482/2018, 10595/2016), viene definito dalla sentenza “contraddittorio e non riconducibile a qualunque riconoscibile canone di razionalità̀ e ragionevolezza”.

Infine, il Giudice precisa che i DURC sono attestazioni di scienza e non atti autoritativi né negoziali produttivi di effetti propri; pertanto, non si può applicare a tali atti la categoria dell’annullabilità.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it
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