LAVORO | CIGS per cessazione azienda

Tale misura è stata reintrodotta dall’articolo 44 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 (decreto Genova) pubblicato sulla G.U. n. 226 dello stesso giorno ed entrato in vigore il 29 settembre 2018.
 Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 15 del 4 ottobre 2018, ha fornito le istruzioni operative per l'accesso al trattamento di CIGS.

CIGS per crisi aziendale

In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 la cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi può essere autorizzata, a decorrere dal 29 settembre 2018 e per gli anni 2019 e 2020, sino ad un massimo di 12 mesi complessivi con accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, anche qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva.
La concessione della CIGS è subordinata alla presenza delle seguenti condizioni:
- vi siano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale;
- sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata.
Sussistendo le suddette condizioni ed essendovi le risorse, l’autorizzazione prescinde quindi dal periodo massimo di concessione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria nel quinquennio mobile (articolo 4, comma 1, Dlgs 148/2015), nonché dal massimo consentito in caso di crisi aziendale (articolo 22, comma 2, del Dlgs 148/2015). 
Si evidenzia peraltro che già il richiamato articolo 21 del Jobs Act (D. Lgs.n. 148/2015) prevede che il programma di crisi aziendale non sia attivabile in caso di cessazione dell’attività
Il programma di crisi aziendale deve contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve indicare gli interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale.
Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 15 del 2018, ha chiarito che per poter beneficiare del trattamento di CIGS, l'impresa cessata o in via di cessazione deve stipulare con le parti sociali un accordo in via governativa.
A tale accordo può partecipare il Ministero dello Sviluppo Economico se è stato coinvolto nelle fasi di avvio del piano aziendale di cessazione dell'attività la Regione o le Regioni dove ha sede l'azienda.
Oggetto dell'accordo sono:
- il piano di sospensione dei lavoratori motivatamente ricollegata nei tempi e nelle modalità alla prospettata cessione di attività o al piano di reindustrializzazione o al programma di politiche attive regionali;
- il piano di trasferimento e/o di riassorbimento dei lavoratori sospesi e le misure di gestione per le eventuali eccedenze di personale.

Fonte: Quotidiano IPSOA

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it

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