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Cassazione | Condotte vessatorie sul lavoro: risarcimento anche senza mobbing
- Giovedì, 18 Dicembre 2025 16:26
La Suprema Corte ha stabilito on l’ordinanza n. 31367 del 01.12.2025 che il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno quando il datore di lavoro adotta comportamenti vessatori che violano l'articolo 2087 del codice civile, anche qualora non si configurino gli elementi tipici del mobbing.
Il caso esaminato
Una dipendente si è rivolta all'autorità giudiziaria chiedendo il risarcimento dei danni derivanti da presunte condotte mobbizzanti subite sul luogo di lavoro. La Corte d'Appello aveva respinto la sua richiesta, rilevando che i comportamenti del datore, benché talvolta contrari alle basilari regole di eduzione, non costituivano una condotta di prevaricazione, intimidazione o vessazione finalizzata all'emarginazione o all'isolamento della lavoratrice.
La decisione della Cassazione
I Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso, ribaltando la sentenza di merito. La Corte ha chiarito che una situazione di costrittività ambientale può sussistere indipendentemente dalla configurazione del mobbing in senso stretto.
Secondo l'orientamento espresso, quando manca un intento persecutorio capace di unificare una serie continuativa di comportamenti dannosi - elemento necessario per configurare il mobbing - può comunque ravvisarsi la violazione dell'obbligo previsto dall'art. 2087 c.c.
Ipotesi quest’ultima che, per la sentenza, è ravvisabile nel caso in cui il datore consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress in capo ai dipendenti.
Ravvisando detta fattispecie nel caso in esame, la Suprema Corte accoglie il ricorso della lavoratrice e riconosce il diritto della medesima a vedersi risarcire i danni subiti.
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