LAVORO | Contratti a termine - Estensione fino a dicembre 2026 della causale per apporre un termine superiore ai 12 mesi

La legge di conversione del decreto Economia (D.L. n. 95/2025) interviene sulla lettera b) dell’
art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 estendendo fino al 31 dicembre 2026 la possibilità di individuare direttamente nel contratto di lavoro esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustifichino l’apposizione di un termine superiore ai 12 mesi.
Questa possibilità era prevista, sempre e solo nel caso in cui i contratti collettivi non abbiano individuato apposite causali, fino al 31 dicembre 2025. Il venir meno, dal 2026, della causale strutturata sulle esigenze individuate tra le parti, in caso di mancanza di casistiche previste dalla contrattazione collettiva, avrebbe comportato l’impossibilità di superare i 12 mesi in rapporti a termine con lo stesso lavoratore.
Causali in deroga oggetto di proroga
Tale norma prevede la possibilità, qualora non siano state previste causali da parte dei contratti collettivi di qualsiasi livello (nazionale, territoriale o azienda), di applicare ai contratti a termine più lunghi di 12 mesi, anche in virtù della sommatoria di precedenti contratti con lo stesso lavoratore, una motivazione individuata dal datore di lavoro ed il lavoratore tra le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva.
N.B. La causale non è necessaria esclusivamente in caso di contratto a termine per motivi stagionali per previsione della contrattazione collettiva ovvero attività prevista dal D.P.R. n. 1525 del 1963.

Caratteri essenziali della causale individuale
La disciplina strutturale del contratto a termine ha previsto due causali che possono essere utilizzate al superamento dei 12 mesi di durata:
- per la necessità di sostituzione di altri lavoratori, assenti con il diritto alla conservazione del posto di lavoro; in questo caso una eventuale prosecuzione dell’assenza oltre la data inizialmente prestabilita può comportare la prosecuzione anche del contratto a termine, entro la durata massima complessiva, comunque pari a 24 mesi ovvero quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.
- per le fattispecie individuate dalla contrattazione collettiva, sia essa nazionale, territoriale o aziendale.
Qualora il CCNL applicato in azienda non abbia ancora recepito la delega fornita dal legislatore e quindi non abbia indicato proprie causali, la motivazione può essere individuata dalle parti sottoscriventi il contratto in base alle specifiche “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva”.
Rischio sanzioni
In caso di stipulazione di un contratto senza motivazione o con motivazione non veritiera, qualora obbligatoria, il rapporto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva devono essere specificate in modo puntuale e circostanziato all’interno del contratto individuale: è opportuno evitare l’uso di formule generiche o astratte e riferirsi alla realtà aziendale in cui il singolo contratto di lavoro a termine viene a calarsi, con motivazioni oggettivamente verificabili e specifiche.
E’ possibile individuare alcune causali specifiche che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato:
- lavorazioni in fasi successive complesse che richiedono lo svolgimento di mansioni non rintracciabili nell’attuale forza aziendale;
- copertura di posti temporaneamente vacanti a causa di un processo di riorganizzazione o di ristrutturazione in atto;
- realizzazione di una nuova linea produttiva o commerciale o di un nuovo processo lavorativo che richiede l’utilizzo di nuovi macchinari o di nuove attrezzature;
- incremento straordinario, occasionale e non prevedibile dell’attività aziendale.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it

 

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