CREDITO Modifiche alle modalità di concessione della garanzia sulle operazioni finanziarie - Circolare Mediocredito Centrale
Mediocredito Centrale, con circolare n. 1/2025 dell’11 febbraio 2025, ha comunicato che, a seguito delle modifiche apportate al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, con riferimento alla modalità di concessione della garanzia sono apportate modifiche ai beneficiari e caratteristiche dell’attività, all’ammontare massimo, caratteristiche dei finanziamenti e alla misura di copertura della garanzia.
1. Modifiche ai beneficiari e caratteristiche dell’attività
Le modifiche prevedono:
- l’ammissibilità delle società a responsabilità limitata con un numero di dipendenti non soci non superiore alle 10 unità con possibilità di acquisire garanzie reali nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni operative;
- l’ammissibilità di lavoratori autonomi o imprese titolari di p.iva da più di 5 anni;
- l’ammissibilità di imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall’articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Modifiche all’ammontare massimo e alle caratteristiche dei finanziamenti
Le modifiche prevedono:
- Importo massimo finanziato pari a 75.000 euro, ovvero 100.000 euro in favore delle società a responsabilità limitata;
- Durata massima del finanziamento pari a 10 anni.
3. Modifiche alla misura di copertura della garanzia per le operazioni di microcredito di importo superiore a 50.000 euro, ovvero per le operazioni che determinano un’esposizione complessiva sul microcredito superiore a 50.000 euro.
Come previsto dall’art. 13, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, la garanzia del Fondo è rilasciata nella misura massima del 60%. Inoltre, la garanzia è concessa con l’applicazione del modello di valutazione, ove possibile, esclusivamente ai fini della gestione e presidio dei rischi assunti dal Fondo.
Nel caso delle richieste di riassicurazione/controgaranzia, la predetta misura è il valore massimo che può raggiungere il prodotto tra la garanzia concessa dal soggetto garante, che non potrà mai essere superiore al 60%, e la riassicurazione concessa dal Fondo, che non potrà mai essere superiore all’80%.
Per le operazioni finanziarie di importo fino a 50.000 euro continua ad applicarsi quanto previsto dalla disciplina originariamente contenuta nell’art. 15-bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (DL Anticipi), come da Circolare n. 21/2023, e successivamente prorogata con Legge 30 dicembre 2024, n.207 (Legge di Bilancio 2025), come da Circolare n. 20/2024.
La circolare e la modulistica di riferimento sono disponibili sul sito internet www.fondidigaranzia.it.
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