TARI | Superfici non tassabili - I Comuni applichino le nuove regole

Dal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore alcune modifiche al Testo Unico dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006) che hammo comportato una revisione delle modalità e dei limiti all'applicazione della tassa comunale sui rifiuti TARI per le aziende industriali con capannoni di produzione. 

Le modifiche prevedono in particolare l'esclusione totale dalla tassazione delle superfici dove avvengono le lavorazioni industriali, comprese quelle relative ai magazzini di materie prime, semilavorati e merci in quanto producono rifiuti speciali; rimangono tassabili solo gli uffici, spogliatoi, mense ecc. che invece producono rifiuti urbanii

Il Tar della Sardegna, con Sentenza n. 893 del 31 dicembre 2021 – aderendo alle posizioni espresse dal MiTE e dal MEF, con Circolare del 12 aprile 2021, riguardanti le modalità di applicazione dell’innovata normativa in materia di regolamentazione del servizio di smaltimento dei “rifiuti industriali” e connessi, con assoggettamento a Tari – ha affermato che le superfici destinate a “magazzini per materie prime e stoccaggio” rientrano nell’esclusione dal tributo in quanto funzionalmente e strettamente connesse all’esercizio del ciclo produttivo. Il Giudice amministrativo, esprimendosi sul ricorso presentato da un’Impresa contro il Comune di Porto Torres per l’annullamento del diniego comunale relativo all’applicazione delle modifiche apportate dal d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116, al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di rifiuti, ha affermato che i rifiuti prodotti dall’ “industria” sono “rifiuti speciali” e devono quindi essere affidati dalle imprese, a proprie spese, a soggetti autorizzati, restando dunque fuori dalla Tari.

Si tratta di posizioni da sempre sostenute da Confindustria e ora recepito anche a livello normativo e di circolari ministeriali.

Per effetto delle nuove definizioni di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, nonché delle categorie che li producono, comparate con le disposizioni applicative della TARI, si desume che sono sempre e totalmente escluse dall' assoggettamento all'intera TARI (quota fissa e quota variabile della tariffa) le superfici produttive delle aziende industriali (capannoni di produzione, laboratori, ecc.) in quanto in queste superfici si formano per definizione rifiuti speciali (non più assimilabili agli urbani con delibera comunale), al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese e responsabilità i relativi produttori.

Sono altrettanto esclusi dall' assoggettamento all'intera TARI (quota fissa e quota variabile della tariffa) tuttii magazzini inseriti nei complessi produttivi aziendali contenenti materie prime, di merci e di prodotti finiti.

Restano inoltre escluse dalla TARI le superfici che ospitano attrezzature impiantistiche, centrali termiche, cabine elettriche, vani ascensori/ montacarichi, locali destinati a stagionatura o essiccazione delle merci, celle frigorifere, silos e simili, in quanto in queste superfici non si producono rifiuti urbani.

Restano escluse dalla TARI altresì le superfici aziendali esterne, in quanto queste aree sono “pertinenze” delle superfici interne dove avvengono le lavorazioni industriali. In particolare, risultano escluse, le aree aziendali adibite all'ingresso ed al transito dei veicoli, come anche i parcheggi (gratuiti) dei dipendenti e visitatori.

Sulla base della precedente normativa potevano essere tassate le superfici esterne “operative”, ovvero aree nelle quali avvengono specifiche fasi lavorative con produzione in loco di rifiuti speciali “assimilati”.

Invitiamo tutte le aziende associate a verificare se presso il proprio Comune trovano applicazione o meno in riferimento alla TARI questi principi vigenti dall'aprile 2021

Per leggere testo integrale sentenza TAR Ssrdegna https://bit.ly/3IWQaJH

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