Decreto Liquidità - Fondo centrale di garanzia per le PMI.

Il decreto Liquidità, approvato dal Consiglio dei Ministro del 6 aprile,  prevede  due livelli diversi per assicurare sostegno finanziario alle imprese in difficoltà economica a causa dell’emergenza da Coronavirus. Da una parte il Fondo centrale PMI, che viene esteso alle Midcap (aziende fino a 499 dipendenti) e che rilascerà garanzie, anche ai professionisti, pari al 100% per prestiti fino a 25.000 euro senza valutazione del merito di credito. L’altro intervento prevede garanzie per 200 miliardi concesse da SACE a tutte le imprese, senza limiti di fatturato.

In questo approfondimento ci occupiamo degli strumenti offerti dal Fondo centrale di garanzia per le PMI

Il decreto legge prevede un forte potenziamento dell’operatività per il Fondo PMI. Innanzitutto la percentuale di copertura della garanzia diretta è innalzata al 90% dell’importo erogato. L’operatività del Fondo è stata inoltre estesa a tutte le PMI fino a 499 dipendenti.
Quanto ai costi bancari, è stato imposto alle banche una forte riduzione dei costi. Non solo, per mitigare gli eventuali costi bancari la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni già erogate dalla Banca soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, la Banca deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare della garanzia tutte le PMI, comprese quelle che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.
Sono comprese anche le imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato, purché alla data di entrata in vigore del decreto legge, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.
Restano, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.

Importi massimi e condizioni

In favore delle imprese con ricavi non superiori a 3,2 milioni di euro, danneggiate dall’emergenza COVID-19 come risultante da autodichiarazione, il Fondo può concedere una garanzia del 90% che può essere cumulata con altra a copertura del residuo 10% (concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato).
La garanzia può essere rilasciata per finanziamenti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia.
Infine, per fornire pronta liquidità alle PMI in difficoltà, il decreto rende ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100 per cento e per un importo massimo di 25.000 euro, i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, con i seguenti limiti:
- inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e una durata fino a 72 mesi;
- un importo non superiore al 25 per cento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia.
Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo.
 Contrattualizzazione dei prestiti
Quanto alle modalità per formalizzare i contratti relativi agli affidamenti, il decreto ha disposto delle procedure di contingenza che saranno valide finché permane lo stato di emergenza, pertanto, allo stato, fino al 31 luglio. I contratti saranno perciò efficaci e sarà accertata la volontà del cliente, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo, purché questi siano accompagnati da copia di documento d’identità valido, facciano riferimento ad un contratto identificabile e siano conservati insieme a quest’ultimo in maniera da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità.
Resta fermo l’obbligo di consegnare al cliente copia cartacea della documentazione alla prima occasione utile di contatto al termine dello stato di emergenza.
La documentazione ivi compresa la modulistica è disponibile sul sito https://www.fondidigaranzia.it/
Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it
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