SANITA' IVA su dispositivi medici e casi di applicazione

Con la risposta a interpello n. 88 del 4 aprile 2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l'applicazione dell’IVA sui dispositivi medici.

La norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 3, della  legge di Bilancio 2019 fa rientrare "i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (...)" tra i beni le cui cessioni sono soggette all'aliquota IVA del 10% prevista, dal n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA, per i "medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale".
 
Come chiarito da numerosi documenti di prassi, questa norma non riguarda tutti i dispositivi medici, bensì solo quelli classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata.
IPSOA 2025
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Referente: Marco Denti
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Fax: 0784 233301
E-mail: m.denti@assindnu.it
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