La norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 3, della legge di Bilancio 2019 fa rientrare "i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (...)" tra i beni le cui cessioni sono soggette all'aliquota IVA del 10% prevista, dal n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA, per i "medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale".
Come chiarito da numerosi documenti di prassi, questa norma non riguarda tutti i dispositivi medici, bensì solo quelli classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata.
IPSOA 2025
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