INCENTIVI | Bonus sanificazione: domande per le spese di giugno - luglio - agosto 2021

Il bonus sanificazione per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 può essere richiesto all’Agenzia delle Entrate dal prossimo 4 ottobre al 4 novembre 2021.

Lo ha previsto il provvedimento direttoriale n. 191910/2021 del 15 luglio 2021 che detta le disposizioni attuative per la fruizione del credito d’imposta previsto dall’art. 32 del decreto Sostegni-bis.

Il bonus è pari al 30% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, per la somministrazione di tamponi per CoVid-19.

L’articolo 32 del D.L. n. 73/2021 (decreto Sostegni-bis), convertito dalla legge n. 106/2021, al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del CoVid-19, riconosce un bonus sanificazione:
- ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
- agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Spese ammissibili al credito

Sono ammissibili al credito d'imposta in parola le spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai suddetti soggetti;
c) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
d) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
e) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
f) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.


Quando effettuare la comunicazione delle spese ammissibili

Con il Provvedimento del 15 luglio 2021, n. 191910/2021 sono stati fissati i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta.
In particolare, è stato previsto che la comunicazione delle spese ammissibili possa essere effettuata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.
L’istanza può essere trasmessa direttamente dal contribuente o da un intermediario, tramite:
- servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
- canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.


Nello specifico, nel rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 32, comma 1, del D.L. n. 73/2021, il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 30% delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.
In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro.

Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, di cui all’articolo 32, comma 1, ultimo periodo, del D.L. n. 73/2021, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.

Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.

Fruizione del credito d’imposta
Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile (60.000 euro):
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
- in compensazione nel modello F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 12 novembre 2021, con il quale sarà definito l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento,
b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo consentito, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate,
c) non si applicano il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale e quello annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi), pro tempore vigenti,
d) con successiva risoluzione sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

fonte IPSOA

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Giovanna Pittalis
Telefono: 0784 233324
Fax: 0784 233301
E-mail: g.pittalis@assindnu.it
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