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Polizze catastrofali: la conversione in legge introduce alcune novità
- Martedì, 03 Giugno 2025 17:57
È approdata nella Gazzetta ufficiale n. 124 del 30/5/2025 la legge 27 maggio 2025, n. 78, di conversione del decreto sulle polizze catastrofali (D.L. n. 39/2025).
L’obbligo assicurativo, introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 101-111, legge n. 213/2023) e disciplinato dal D.M. n. 18 del 30 gennaio 2025 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025), riguarda tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, ad esclusione delle imprese agricole di cui all’ art. 2135 del codice civile, già soggette a un diverso regime mutualistico.
La copertura assicurativa deve riguardare i beni materiali iscritti nello stato patrimoniale dell’impresa, in particolare:
- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali.
L’inadempimento dell'obbligo assicurativo rileva ai fini dell'accesso a contributi pubblici, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 102, della citata legge di bilancio 2024.
Le scadenze per adempiere all’obbligo assicurativo
La legge di conversione conferma i termini di entrata in vigore dell’obbligo assicurativo previsti nel testo originario del D.L. n. 39/2025, ma cambia il riferimento normativo per la definizione di medie, piccole e micro imprese.
Mentre nella formulazione originaria del D.L. n. 39/2025, per la definizione di medie, piccole e micro imprese, si richiamava la Direttiva (UE) 2023/2775, la legge di conversione prende come riferimento la raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE.
Per le grandi imprese, invece, resta confermato il riferimento alla direttiva delegata (UE) 2023/2775.
Nel dettaglio, come previsto dai commi 1 e 3 dell’articolo 1, le scadenze sono:
- il 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni, come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE (imprese con meno di 250 dipendenti, un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro);
- il 31 dicembre 2025 per le piccole e micro imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE (meno di 50 persone e fatturato annuo o totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro, meno di 10 persone e fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro);
- il 31 marzo 2025, per le grandi imprese, come definite dalla direttiva europea n. 2775/2023 (imprese che superano due dei seguenti limiti: totale dell’attivo 25 milioni di euro, ricavi 50 milioni di euro e dipendenti in media 250). Per tali imprese fino al 30 giugno 2025 (ovvero novanta giorni dalla decorrenza dell’obbligo) il mancato adempimento non sarà valutato ai fini dell’eventuale perdita di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.
Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura, invece, ai sensi dell' articolo 19, comma 1-quater,
D.L. n. 202/2024, il termine è differito al 31 dicembre 2025.
Ulteriori novità della legge di conversione
Con la legge di conversione viene chiarito che:
- per la determinazione del valore dei beni da assicurare si dovrà considerare il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall’evento calamitoso (comma 3-bis);
- sono assicurabili gli immobili costruiti o ampliati con valido titolo edilizio oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di regolarizzazione, sanatoria o condono. Gli immobili che non rispettano tali condizioni sono esclusi non solo dalla copertura assicurativa, ma anche dall'accesso a indennizzi o finanziamenti pubblici (comma 3-quinquies);
- nel caso in cui l'imprenditore assicuri i beni di proprietà altrui utilizzati per l'attività di impresa, l'indennizzo spettante in caso di evento catastrofale dovrà essere corrisposto al proprietario, purché informato della stipula della polizza. L'indennizzo percepito dovrà essere utilizzato esclusivamente per il ripristino dei beni danneggiati o periti nella loro funzionalità. Qualora tale vincolo non sia rispettato, l'imprenditore ha comunque diritto a una somma pari al lucro cessante fino al 40% dell'indennizzo percepito dal proprietario (comma 3-sexies).
Con il nuovo comma 3-ter dell’articolo 1, inserito nella fase di conversione in legge, si escludono dallo scoperto o franchigia fino al 15% del danno le grandi imprese e le società controllate e collegate che alla data di chiusura del bilancio abbiano i requisiti individuati dal D.M. n. 18 del 30 gennaio 2025 (fatturato annuo superiore a 150 milioni di euro e contare almeno 500 dipendenti alla data di chiusura del bilancio) e che stipulano un programma assicurativo globale valido per tutto il gruppo, quindi polizza unica e coordinata per tutto il gruppo di aziende a cui appartengono, invece di assicurazioni separate per ciascuna società del gruppo.
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