POLIZZE CATASTROFALI | Obbligo di assicurazione per le PMI entro il 31 dicembre

Si ricorda che dal 1° gennaio 2026 scatta l’obbligo per le piccole e micro imprese di stipulare una polizza assicurativa contro le calamità naturali e gli eventi catastrofali.
Le imprese che non hanno ancora stipulato la polizza assicurativa contro gli eventi naturali catastrofali hanno tempo fino al 31 dicembre 2025 per mettersi in regola.

Il Decreto Milleproroghe ha previsto più tempo fino a fine 2026, per la stipula delle polizze per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui dall’ art. 5,legge n. 287/1991 oltre che per le piccole e microimprese turistico ricettive: il termine passa dal 31 dicembre di quest’anno al 31 dicembre 2026.
Si tratta di un obbligo di legge introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 101-111, Legge n. 213/2023), che impone la sottoscrizione di una copertura contro danni causati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
Per quanto riguarda la definizione delle soglie dimensionali di impresa, si fa riferimento alle disposizioni della direttiva (UE) 2023/2775 ai sensi della quale:
Micro imprese – “Alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre seguenti criteri:”
• totale dello stato patrimoniale: 450.000 euro;
• ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 900.000 euro;
• numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 10”.
Piccole imprese – “Alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre seguenti criteri:”
• totale dello stato patrimoniale: 5.000.000 euro;
• ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10.000.000 euro;
• numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 50”.
Le scadenze previste
Il legislatore ha stabilito un calendario progressivo, ormai in gran parte già decorso:
• Grandi imprese: obbligo scattato dal 30 giugno 2025
• Medie imprese: obbligo in vigore dal 1° ottobre 2025
• Micro e piccole imprese: termine ultimo il 31 dicembre 2025, senza possibilità di proroga

Chi deve assicurarsi
L’obbligo riguarda:
• tutte le imprese con sede legale in Italia;
• le imprese estere con stabile organizzazione nel territorio nazionale.
Sono invece escluse le imprese agricole, già tutelate attraverso il fondo mutualistico nazionale.

Cosa deve essere coperto (Decreto interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18)Decreto interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18)
La polizza deve includere i beni materiali iscritti in bilancio, in particolare:
• terreni e fabbricati;
• impianti e macchinari;
• attrezzature industriali e commerciali.
Restano esclusi i beni già assicurati da polizze analoghe, anche se stipulate da terzi.

Mancata stipula: le conseguenze

Non sono previste sanzioni amministrative immediate, ma la mancata sottoscrizione comporta l’esclusione da bandi, incentivi e strumenti di sostegno pubblico.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha chiarito che saranno le singole Pubbliche Amministrazioni a disciplinare le modalità di verifica e di esclusione. Il Decreto Ministeriale del 18 giugno 2025 ha inoltre elencato gli incentivi dai quali resteranno escluse le imprese non in regola, tra cui:
• Contratti di sviluppo e programmi di riconversione industriale;
• Nuova Marcora (cooperative);
• Smart & Start Italia (start-up);
• Progetti di ricerca e innovazione per l’economia circolare;
• Fondo per la salvaguardia occupazionale;
• Misure per l’economia sociale e l’autoproduzione di energia rinnovabile;
• Finanziamenti a start-up e venture capital.
La perdita di accesso agli incentivi decorre dal 30 giugno 2025 per le grandi imprese, dal 2 ottobre 2025 per le medie imprese, e dal 1° gennaio 2026 per micro e piccole imprese.

Ricordiamo che sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono riportate le FAQ con le risposte alle domande più frequenti

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it
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