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Polizze catastrofali - a chi spetta l'indennizzo sui beni di impresa non di proprietà
- Venerdì, 09 Maggio 2025 17:18
Con gli emendamenti approvati dalla commissione Ambiente della Camera nella seduta del 6 maggio 2025 al decreto sulle polizze catastrofali (D.L. n. 39/2025) vengono chiariti e meglio precisati alcuni aspetti dubbi sull’obbligo assicurativo.
Attraverso un correttivo viene specificato che qualora l’imprenditore assicuri beni impiegati nella propria attività ma non di sua proprietà, l'indennizzo sarà corrisposto al proprietario del bene assicurato che dovrà utilizzarlo per ripristinare i beni danneggiati o distrutti in uso all'imprenditore.
Termine per adempiere all'obbligo in base alla dimensione delle imprese
Inoltre ricordiamo che, a seguito della proroga disposta dal D.L. n. 39/2025, il termine per adempiere all'obbligo di stipulare un'assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, inizialmente previsto per il 31 dicembre 2024 e successivamente posticipato al 31 marzo 2025, è stato differenziato in base alla dimensione dell’impresa.
Nello specifico, tale termine viene differito dal 31 marzo 2025 al:
- 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni;
- 31 dicembre 2025 per le piccole e micro imprese.
Come determinare la dimensione delle imprese - cambia il riferimento normativo
Inoltre, è stato modificato il riferimento normativo per determinare la dimensione delle imprese, rilevante ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione.
In particolare, si definiscono:
a) microimprese: le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
- totale dello stato patrimoniale: 450 mila euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 900 mila euro;
- numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10;
b) piccole imprese: le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
- totale dello stato patrimoniale: 5 milioni di euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10 milioni di euro;
- numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50;
c) medie imprese: le imprese che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole imprese e che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
- totale dello stato patrimoniale: 25 milioni di euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro;
- numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.
Quale parametro assumere per determinare il valore dei beni da assicurare
Con un altro emendamento approvato, viene chiarito che per la determinazione del valore dei beni da assicurare si dovrà considerare il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall’evento calamitoso.
Immobili da assicurare
Un ulteriore correttivo approvato prevede che l'assicuratore sarà tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili:
- costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio;
- oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.
Viene poi stabilito che per gli immobili non assicurabili tenuto conto di quanto sopra previsto non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Beni non di proprietà dell’imprenditore
Approvato anche un emendamento che chiarisce che l'indennizzo spettante in caso di evento catastrofale sarà corrisposto al proprietario del bene, laddove l'imprenditore assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, comunicando al proprietario la stipulazione della polizza.
Il proprietario, tuttavia, dovrà utilizzare l'indennizzo percepito esclusivamente per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità.
Qualora tale vincolo non sia rispettato, l'imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell'attività di impresa a causa dell'evento catastrofale nel limite del 40% dell'indennizzo percepito dal proprietario.
Infine, in conformità con quanto disposto dall'articolo 1891, comma 4, del codice civile, viene riconosciuto all'imprenditore privilegio relativamente al rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, nonché alle somme predette.
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