AMBIENTE incarico di RT anche per l'imprenditore senza titoli ed esperienza dimostrabile

Il D.L.153/2024, convertito con legge del 13 dicembre 2024, n. 191 inserisce nell’articolo 212 del d.lgs. 152/2006 il comma 16-bis che ha introdotto la possibilità per il Legale Rappresentante di un’impresa, che abbia ricoperto questo ruolo per 3 anni consecutivi, di assumere l’incarico di Responsabile Tecnico per tutte le categorie di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali di interesse dell’impresa senza necessità di:

-       verifica di idoneità iniziale o di aggiornamento;

-       dimostrazione di esperienza maturata in qualità di direttore tecnico, dirigente o responsabile;

-       titolo di studio specifico.

Tale importante novità è stata approvata su richiesta di Confindustria, grazie alla quale è stato modificato l’articolo 212 del decreto legislativo 152/2006, introducendo una importante semplificazione per le imprese che sono o che vogliono iscriversi alle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali per svolgere le attività di:

-       trasporto di rifiuti urbani e speciali (pericolosi e non pericolosi) -categorie 1, 4, 5;

-       intermediazione di rifiuti senza detenzione – categoria 8;

-       bonifica di siti contaminati – categoria 9;

-       bonifica di amianto – categoria 10;

Il legale rappresentante dell'impresa potrà quindi assumere il ruolo di Responsabile tecnico senza dover superare la verifica di idoneità e senza dover dimostrare il possesso di anni di esperienza o il titolo di studio specificamente richiesto, a condizione che il legale rappresentante abbia o abbia avuto la legale rappresentanza dell’impresa per almeno tre anni consecutivi dal momento in cui l’impresa si è costituita.

Il Comitato Nazionale, recependo la modifica normativa, ha dato indicazione alle Sezioni regionali di

-       considerare la disposizione normativa applicabile sia alle istanze di variazione del responsabile tecnico sia alle istanze di prima iscrizione;

-       verificare il solo requisito di 3 anni consecutivi di legale rappresentante, fermo restando la verifica del rispetto dei requisiti soggettivi (3)

-       considerare maturato il requisito dei tre anni di legale rappresentanza considerando il periodo temporale che decorre sin dal momento della costituzione dell’impresa

In attesa dell’adeguamento dei sistemi informatici dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, la richiesta di assunzione del ruolo di responsabile tecnico da parte dei legali rappresentanti che abbiano i requisiti dei tre anni consecutivi può essere presentata alla sezione regionale di competenza a mezzo posta elettronica certificata.

Per l'albo regionale Sardegna la PEC è: albogestori.sardegna@pec.it

Maggiori info sul sito dell'Albo Gestori Ambientali Sardegna

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Marco Denti
Telefono: 0784 233315
Fax: 0784 233301
E-mail: m.denti@assindnu.it
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