LAVORO | Esonero contributivo maggiorato lavoratori dipendenti dal 1 luglio

Dal prossimo 1° luglio e fino a fine anno parte il taglio di ulteriori 4 punti percentuali dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori previsto dall’art. 39 del decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023).
La misura agevolativa è stata introdotta dal legislatore allo scopo di intervenire nuovamente sul cuneo fiscale e contributivo incrementando, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, la misura dell’esonero contributivo previsto dell’ art. 1, comma 281, della legge n. 197/2022 per i periodi di paga da gennaio 2023 a dicembre 2023.

A chi spetta
Il funzionamento dell’esonero rimane ancorato all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore previsto in via eccezionale per il 2022 dall’art. 1, comma 121, della legge n. 234/2021, espressamente richiamato dalla citata disposizione della legge n. 197/2022.
L’esonero riguarda tutti i lavoratori, siano essi dipendenti di datori di lavoro pubblici che privati, a prescindere dalla loro natura imprenditoriale, diversi dal lavoro domestico.

La riduzione contributiva non determina conseguenze sulle prestazioni pensionistiche del lavoratore in quanto è resta ferma l’aliquota di computo.

In definitiva, pertanto, la riduzione contributiva da applicare da luglio a dicembre 2023 è di:
- 7 punti percentuali se la retribuzione imponibile riparametrata su base mensile non risulti superiore a 1.923 euro, senza effetti sulla tredicesima mensilità;
- 6 punti percentuali se la retribuzione imponibile riparametrata su base mensile non risulti superiore a 2.692 euro, senza effetti sulla tredicesima mensilità.

La riduzione da applicare da gennaio a giugno 2023 rimane invece di:
- 3 punti percentuali se la retribuzione imponibile riparametrata su base mensile non risulti superiore a 1.923 euro, con effetti sulla tredicesima mensilità;
- 2 punti percentuali se la retribuzione imponibile riparametrata su base mensile non risulti superiore a 2.692 euro, con effetti sulla tredicesima mensilità.
Nei periodi da gennaio a dicembre 2023, conseguentemente, la riduzione applicabile sulla tredicesima mensilità è di:
- di 3 punti percentuali se l’importo non risulti superiore a 1.923 euro, ovvero se i ratei mensili non risultino superiori a 160 euro;
- di 2 punti percentuali se l’importo non risulti superiore a 2.692 euro, ovvero se i ratei mensili non risultino superiori a 224 euro.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it

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