Aggiornamenti accesso alla professione autotrasportatore

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota del 30 aprile 2012, ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di accesso al mercato e alla professione di trasportatore di merci su strada per conto terzi, a seguito delle disposizioni contenute nell'art. 11, DL 5/2012, convertito nella L. 35/2012, che è intervenuto sulla materia.

Relativamente all'accesso alla professione, sono stati trattati, tra l'altro, i seguenti argomenti:

Gestore dei trasporti:

·  tale soggetto, sia interno che esterno, può dirigere una sola impresa, fatta eccezione nel caso di consorzi o cooperative, dove il gestore può essere lo stesso di un'impresa associata. Invece, qualora il gestore (interno o esterno) diriga più imprese antecedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione (7.4.2012), continuerà ad esercitare tale attività fino alla scadenza naturale del mandato o dei contratti di gestione.

·  gli adempimenti necessari all'ottenimento della dispensa decennale dall'esame di idoneità professionale sono quelli di cui al Decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 20 aprile 2012.

Imprese che esercitano o intendono esercitare con veicoli di massa complessiva oltre 1,5 tonn. e non superiore  a 3,5 tonn.:

· alle imprese già in esercizio alla data del 4.12.2011, nonché per quelle che abbiano richiesto l'iscrizione prima del 7.04.2012 (anche in assenza di documentazione atta a dimostrare l'acquisizione di almeno un veicolo di tale tipologia), è assegnato un termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione (7.04.2013) per dimostrare il possesso dell'idoneità finanziaria, professionale e il requisito di stabilimento; per le imprese che non soddisfano le condizioni sopra esplicitate, il requisito dell'idoneità professionale è comprovato con la frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare e di un corso di formazione periodica ogni dieci anni (art. 8, comma 8, del decreto dipartimentale 25.11.2011). L'attestato di frequenza dimostra provvisoriamente l'idoneità professionale del richiedente per l'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori.

Imprese che esercitano o intendono esercitare con veicoli di massa complessiva non superiore a 1,5 tonn.:

·  per l'iscrizione all'Albo è richiesto il solo requisito dell'onorabilità, anche qualora sia agganciato un rimorchio tecnicamente trainabile.

I requisiti (idoneità finanziaria, professionale, onorabilità e requisito di stabilimento) devono essere dimostrati entro il 4.6.2012, sempreché le imprese già in esercizio non siano in possesso dei primi 3 requisiti; in tal caso quello di stabilimento va comprovato entro il 4.12.2012.

Qualora le imprese che devono dimostrare tutti i requisiti entro il 4 giugno c.a. richiedono, entro tale data, e ottengono la sospensione dall'Albo degli Autotrasportatori, non vengono cancellate dall'Albo medesimo nonostante sia superata la data di cui sopra e nel limite massimo di due anni; tuttavia, nel caso in cui sia superato il periodo temporale della sospensione e l'impresa non documenti i requisiti prescritti, entro i successivi 30 gg., verrà cancellata dall'Albo e dal Registro Elettronico Nazionale (REN), con perdita di accesso al mercato.

Rispetto all'autorizzazione all'esercizio e immissione in circolazione dei veicoli:

· nell'immettere in circolazione ulteriori veicoli, l'impresa già in esercizio deve comprovare la relativa idoneità finanziaria (5.000 euro per veicolo successivo al primo), senza attendere lo scadere dell'anno (4.12.2012).

· per il requisito di stabilimento, come sede operativa possono essere indicate anche più officine che, nell'insieme, rappresentino le sezioni prescritte (meccanica, motoristica, elettrauto).

· in attesa dell'entrata in regime del REN, le imprese che abbiano presentato la domanda di autorizzazione all'esercizio della professione e abbiano i requisiti necessari possono, su richiesta, ottenere il documento di autorizzazione, sul quale sarà riportato come numero e data di iscrizione al REN la data e il protocollo della domanda originaria; mentre le imprese che non hanno ancora comprovato i requisiti ottengono un'autorizzazione provvisoria. È prevista la cancellazione dall'Albo qualora, entro 6 mesi dall'iscrizione allo stesso, le imprese non procedono a richiedere l'autorizzazione all'esercizio.

Infine, con riferimento all'accesso al mercato, la nota ministeriale specifica che:

· per accedere con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 tonn. e fino a 3,5 tonn., le disposizioni relative all'accesso tramite consorzio o cooperativa a proprietà divisa valgono esclusivamente per il raggiungimento delle 80 tonn. e non si applicano, quindi, all'accesso al mercato per le imprese che intendono esercitare con i suddetti veicoli. Per tale tipologia di imprese, si prevede che abbiano almeno due autoveicoli, che tuttavia non siano acquisiti con contratto di locazione senza conducente o di comodato e devono essere di classe Euro5.

· per l'accesso con 80 tonn., di consorzi e cooperative, o tramite l'adesione a tali strutture che hanno già acceduto con 80 tonn., si richiede che i veicoli siano almeno Euro5; l'accesso al mercato con 80 tonn., per cessione del parco veicolare o per la costituzione o l'ingresso in consorzio o in cooperative a proprietà divisa, è consentita con veicoli Euro3, qualora si dia prova dell'acquisizione prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 5/2012.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Massimo Mereu - Comunicazione Associativa
Telefono: 0784 233311
Fax: 0784 233301
E-mail: m.mereu@assindnu.it

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