LAVORO | Proroga contratti a termine

La proroga automatica dei contratti a termine scatta anche per i giorni di ferie e non solo per quelli di cassa integrazione e si estende ai rapporti stagionali. È questa la posizione del ministero del Lavoro, espressa con una faq apparsa sul sito internet, che interpreta l'articolo 93, comma 1 bis del decreto rilancio. Con quest'ultimo è stata disposta la proroga ex lege, indipendentemente dalla volontà delle parti, di tutti i contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, per un periodo corrispondente a quello di sospensione della prestazione lavorativa intervenuta nel periodo dell'emergenza epidemiologica. Il riferimento normativo alla “proroga”, porta a escludere dal campo di applicazione della norma tutti i contratti scaduti al 18 luglio, data dell'entrata in vigore della legge di conversione del Dl 34/2020. La norma produce effetti, invece, nei riguardi dei contratti stipulati a partire da tale data. Più problematica è l'applicazione delle disposizioni ai contratti in essere al 18 luglio poiché comporta l'obbligo, a spese del datore di lavoro, di mantenimento in vita dei contratti per un periodo pari a quello della sospensione intervenuta (la norma non parla di riduzione oraria). Un obbligo, però, che se fosse confermato non terrebbe conto delle effettive esigenze e necessità della produzione che, anzi, potrebbero risultare addirittura incompatibili con la proroga. Si pensi a un contratto a tempo determinato con ragione sostituiva per maternità ove la lavoratrice sostituita rientri al lavoro. La proroga ope legis comporterebbe la necessità di mantenere in vita entrambi i rapporti con una vera e propria duplicazione del costo. Ancora, si pensi ai contratti per esigenze stagionali, per i quali la proroga scatta pur essendo venuta meno di fatto l'esigenza, con conseguente inutilizzabilità delle prestazioni lavorative. Nemmeno potrà farsi affidamento sugli ammortizzatori sociali perché, per come è formulata la disposizione, ogni periodo di sospensione produce un corrispondente periodo di proroga contrattuale. Il grado di condizionamento della libertà di iniziativa economica (articolo 41 della Costituzione) e dell'autonomia privata con riferimento a situazioni giuridiche già costituite è così rilevante da sollevare per questa norma più di un dubbio in merito alla legittimità costituzionale. Una interpretazione della norma compatibile con i principi appena richiamati dovrebbe portare allora a valutarne la portata in modo restrittivo. In primo luogo si dovrebbero considerare rilevanti soltanto i periodi di sospensione della prestazione strettamente connessi all'emergenza Covid e non ad assenze per titoli diversi e dovute per legge (come le ferie). In secondo luogo si dovrebbero escludere dall'ambito di applicazione della norma i contratti con causale sostitutiva e stagionali in quanto il termine è strettamente legato sin dall'origine ad un presupposto giustificativo che condiziona anche le modalità di impiego del lavoratore.

Fonte: quotidianolavoro.ilsole24ore.com

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