Cassa integrazione in deroga: modalità e termini per inviare le domande all’INPS

L’INPS è intervenuta con l’attesa circolare n. 86 del 15 luglio 2020, emanata d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per illustrare in dettaglio le novità apportate dal decreto Rilancio all’impianto normativo in materia di cassa integrazione in deroga (CIGD).
Allo strumento di integrazione salariale possono accedere i datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale, che si sono trovati nella necessità di interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’accordo preventivo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale può essere concluso anche in via telematica e autorizza le Regioni e Province autonome a riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di:
ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane;
- un eventuale ulteriore periodo di 4 settimane di trattamenti di cassa integrazione in deroga da fruire esclusivamente all’interno del periodo 1° settembre 2020 – 31 ottobre 2020. Con il successivo decreto-legge n. 52 del 2020, è stato tuttavia stabilito che tutti i datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, possono usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
N.B. Sono esonerati dalle intese esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti.

Trattamento di CIGD autorizzato dall’INPS

I datori di lavoro che sono già stati autorizzati dalla Regione o dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (per le aziende plurilocalizzate) a trattamenti di CIGD per complessive 9 settimane, indipendentemente dall’effettiva fruizione di tutto il periodo autorizzato, per i periodi di riduzione/sospensione di attività lavorativa successivi (ulteriori cinque settimane) fino al 31 agosto 2020, devono trasmettere telematicamente richiesta di concessione direttamente all’INPS che provvederà direttamente all'autorizzazione ed all’erogazione della prestazione.
I datori di lavoro che avessero ottenuto decreti di autorizzazione per periodi inferiori a quelli di competenza regionale, prima di poter richiedere la tranche fino a 5 settimane dovranno presentare domanda ancora alla Regione competente per ottenere la concessione delle settimane ancora mancanti.
I datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, ai fini dell’accesso all’ulteriore tranche di quattro settimane, dovranno inoltrare all’Istituto apposita specifica domanda.

Termini di presentazione della domanda

Le domande relative ai trattamenti di CIGD devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione della norma, i suddetti termini sono tuttavia spostati al 17 luglio.
Le istanze riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020 (termine ad oggi superato!).
N.B. I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi dalla CIGD o con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza.

Modalità di presentazione

I trattamenti di integrazione salariale in deroga per periodi successivi alle prime 9 settimane riconosciuti dalle Regioni sono concessi dall'INPS, previa verifica del rispetto dei limiti di spesa, a domanda del datore di lavoro.
La domanda è disponibile, all’interno del portale istituzionale INPS, tra i Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga INPS”.
Al portale “Servizi per le aziende ed i consulenti” si accede tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto.
Alla domanda devono essere allegate la lista dei beneficiari e l’indicazione delle ore di sospensione per ciascun lavoratore con riferimento a tutto il periodo richiesto.

Aziende plurilocalizzate

L’INPS si riserva di fornire ulteriori istruzioni riguardo al recupero dei trattamenti in deroga riferiti alle ulteriori 5 settimane autorizzate dall’Istituto da parte delle aziende plurilocalizzate. Queste ultime, come previsto dal decreto-legge Cura Italia, possono erogare l’indennità applicando il sistema del conguaglio contributivo.
Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it
Modifica Visualizzazione: Mobile Version | Standard Version