INPS | Chiarimenti sull'utilizzo della cassa integrazione con causale COVID

L’INPS ha emanato la circolare n. 84 del 10 luglio 2020, con la quale illustra le novità apportate dal decreto-legge n. 34/2020 alle misure di sostegno del reddito previste dal decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché  le ulteriori misure in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotte dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.

La regola generale è che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale «Covid-19 nazionale», per una durata di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso di 9 settimane.

È inoltre prevista la possibilità di usufruire di ulteriori 4 settimane per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020 per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle quattordici settimane precedentemente concesse.

La durata massima

In definitiva la durata massima è di 18 settimane considerando cumulativamente tutti i periodi riconosciuti, ad eccezione dei datori di lavoro che hanno unità produttive o lavoratori residenti o domiciliati nei comuni delle zone rosse, per i quali la durata massima complessiva è determinata in 31 settimane.

Le aziende che trasmettono la domanda sono dispensate dalla procedura sindacale prevista per la tradizionale cassa integrazione fermi restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Per quanto riguarda le regole sindacali dei Fondi di solidarietà occorre fare riferimento ai singoli regolamenti che istituiscono e disciplinano i relativi Fondi e che espressamente prevedono la necessità dell’accordo per l’accesso alla prestazione.

Domande entro il 17 luglio

Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il 17 luglio. Le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.

Modifica Visualizzazione: Mobile Version | Standard Version