Apprendistato, firmato l’accordo interconfederale per il settore Industria

Per dare piena operatività al nuovo Testo Unico sull'apprendistato nel settore Industria è stato firmato l'accordo interconfederale in materia di apprendistato tra Confindustria e CGIL, Cisl e UIL, che disciplina l'apprendistato in via sussidiaria e cedevole rispetto a quanto dovrà essere disciplinato dalla contrattazione collettiva richiamata dal D.Lgs. n. 167/2011.

Con l'accordo interconfederale 18 aprile 2012 Confindustria con Cgil, Cisl e Uil hanno dato operatività, per le aziende aderenti a Confindustria, alla nuova disciplina dell'apprendistato introdotta dal D.Lgs. n. 167/2011 (Testo unico sull'apprendistato), anche in considerazione della scadenza, il 25 aprile 2012, del semestre transitorio previsto dall'art. 7, comma 7, del T.U.  

Quanto disciplinato dall'accordo si applica ai contratti di apprendistato decorrenti dal 26 aprile 2012 ed in via sussidiaria e cedevole rispetto a quanto sarà disciplinato dai singoli contratti collettivi nazionali di categoria.

Periodo di prova

Può essere previsto un periodo di prova, la cui durata è quella stabilita dai cc.cc.nn.l.

Durata

Nell'apprendistato professionalizzante, la durata massima è quella fissata dai singoli cc.cc.nn.l.: qualora questi prevedano durate superiori, la durata è stabilita in 3 anni. I cc.cc.nn.l. potranno individuare i profili professionali equipollenti a quelli dell'artigianato, per i quali la durata massima dell'apprendistato professionalizzante è fissata in 5 anni.

Inquadramento

L'apprendista può essere inquadrato fino a 2 livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, secondo il c.c.n.l., agli addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento della quali è finalizzato il contratto.

Attività formativa

La formazione sarà definita nel contratto individuale e sarà coerente con la qualifica da conseguire ai sensi dell'inquadramento previsto dal c.c.n.l. La formazione professionalizzante avrà una durata di 80 ore medie annue e potrà essere svolta anche on the job ed in affiancamento.

La formazione professionalizzante potrà essere integrata dall'offerta formativa pubblica, laddove esistente, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167; - la registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale dovranno provvedere all'attestazione dell'attività formativa tenendo conto del format allegato all'accordo.

L'accordo fornisce un format utile per redigere il piano formativo individuale.

Preavviso

Il preavviso è fissato in 15 giorni. In caso di mancato recesso, il rapporto prosegue come rapporto ordinario a tempo indeterminato.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Daniele Maoddi
Telefono: 0784 233316
Fax: 0784 233301
E-mail: d.maoddi@assindnu.it

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