La Fondazione Consulenti del Lavoro chiarisce come e se si puo contestare il certificato di malattia

Nel richiamare preliminarmente il contenuto dell’art. 2110 del codice civile e dell’art. 5, la legge n. 300 del 1970, la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro riepiloga quanto segue:

a) il datore di lavoro non può eseguire personalmente, o attraverso medici di sua fiducia, accertamenti sullo stato di salute del dipendente;

b) lo stesso datore di lavoro conserva, però, la facoltà di controllo sull'idoneità fisica e sull'infermità del dipendente ma - diversamente dal controllo dell'attività lavorativa - non può esercitarla direttamente, bensì avvalendosi di enti pubblici ed enti specializzati di diritto pubblico (centralità dell'utilizzo del servizio sanitario pubblico nell'accertamento della malattia del dipendente di recente ribadita dall'art. 25, legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato lavoro)).

Peraltro, alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 3705 del 9 marzo 2012), il certificato medico può essere rilasciato solo a seguito di visita al paziente, essendo esclusa l'ammissibilità di certificati di tipo "anamnestico", in cui il sanitario si limita adattestare quanto sostenuto dal dipendente rispetto al proprio stato di salute.

In merito alla possibilità di contestare lo stato di malattia del dipendente da parte del datore di lavoro, la giurisprudenza consolidata ritiene che cio’ sia possibile qualora il datore di lavoro abbia motivo di ritenere insussistente la denunciata malattia del lavoratore (v. ad es. Cass. civ. Sez. lavoro, 10 maggio 2000, n. 6010; Trib. Milano, 16 settembre 1998). In particolare, egli può domandare in giudizio la verifica dell'attendibilità della certificazione prodotta dal lavoratore, anche laddove non abbia richiesto una visita di controllo (Cass. civ. Sez. lavoro, 27 dicembre 1997, n. 13056, Trib. Parma, 14 gennaio 2000).

Infatti, il controllo delle assenze del lavoratore per infermità previsto dall'art. 5, legge 20 maggio 1970, n. 300, non costituisce l'unico mezzo concesso al datore di lavoro per contestare l'attendibilità del certificato medico prodotto dal lavoratore, che può sempre mettere in dubbio tale certificazione mediante il ricorso all'autorità giudiziaria (Cass. Sez. lavoro, 13 febbraio 1990, n. 1044). Ciò in quanto la natura di atti pubblici dei certificati redatti da medici appartenenti al SSN conferisce a tali documenti la fede pubblica, fino a querela di falso, per quanto concerne una serie di fatti, ma la fede pubblica non si estende alla diagnosi, e dunque ai giudizi del sanitario relativi allo stato di malattia ed all'impossibilità temporanea della prestazione lavorativa. Tali valutazioni non sono vincolanti per il giudice, che può anche decidere di sconfessarle in presenza di elementi probatori di segno contrario.

Si ritiene, infatti, che l'art. 5, comma 3, legge 20 maggio 1970 n. 300 comunque lascia integro il potere-dovere del giudice di merito di controllare l'attendibilità degli accertamenti sanitari, avvalendosi dei poteri istruttori che gli conferisce il rito del lavoro; deve quindi escludersi che la norma citata - che ha inteso garantire l'imparzialità della valutazione tecnica affidandola ad organi pubblici - abbia attribuito a dette indagini una particolare insindacabile efficacia probatoria (Cass. Sez. lavoro, 11 maggio 2000, n. 6045; Cass. Sez. lavoro, 3 luglio 1987, n. 5830; Cass. civ., 5 novembre 1985, n. 5387; Cass. civ., 18 aprile 1985, n. 2572; Cass. civ., 11 agosto 1983, n. 5356).

Nel giudizio di valutazione attestante l'effettivo stato di malattia del dipendente, è stato accordato – dalla Magistratura - rilievo alle seguenti circostanze:

A) Incongruenza tra la prognosi (ad es., numerose settimane di malattia) e la diagnosi

B) Incongruenza tra la prognosi (o la diagnosi) e la terapia prescritta al lavoratore può invalidare la certificazione medica

C) Tardività della visita medica rispetto all'inizio della malattia

D) Circostanze complessive di fatto e il comportamento del lavoratore (giudizio di tipo presuntivo, ex art. 2729 c.c.)

E) Contrasto di valutazioni tra il contenuto del certificato del medico curante del lavoratore e gli accertamenti compiuti dal medico di controllo

F) Omessa visita al paziente può costituire un valido motivo di contestazione del certificato medico.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Daniele Maoddi
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