Infortuni del prestatore d'opera: committente privato senza responsabilita'?

Il committente risponde dell’incidente subito dal prestatore d’opera solo se si accerta, in concreto, l’effettiva incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento.

La Corte di Cassazione sezione penale, con la sentenza n. 3563 emessa il  30 gennaio 2012, si sofferma sulla importante tematica della  dei limiti della responsabilità del committente nel contratto di appalto o di prestazione d’opera.

La normativa di riferimento è l' articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81. Si tratta di una normativa che pone notevoli obblighi al datore di lavoro/committente: accertare l’”idoneità tecnico professionale” dell’impresa appaltatrice e/o del prestatore d’opera;fornire alla stessa dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui questa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; promuovere la “cooperazione” ed il “coordinamento” ai fini dell’attuazione delle misure precauzionali, attraverso l’elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi  che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

La violazione di tali obblighi comportamentali può fondare una (cor)responsabilità (anche) del datore di lavoro/committente per gli infortuni verificatisi durante lo svolgimento dei lavori: qui, a quanto è dato capire, in danno dello stesso prestatore d’opera.

Vanno però evitati ingiustificati automatismi e va piuttosto approfondito il ruolo nello specifico tenuto dal committente: non a caso, opportunamente, la Cassazione precisa che l’accertamento della responsabilità del committente è subordinata alla positiva verifica dell’ effettiva incidenza della sua condotta nelle cause che provocano l’evento. 

Con il pronunciamento la Corte stabilisce  i limiti entro cui può essere formalizzato l’addebito al committente, del quale, specie allorquando si tratti del committente in un contratto di prestazione d’opera per lavori "in economia" va in ogni caso accertata in positivo la colpa, sotto i profili, concorrenti o alternativi, dell’ indebita ingerenza, dell’omessa segnalazione di una situazione di pericolo o della scelta inidonea dell’esecutore dei lavori

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