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Decontribuzione Sud: beneficio esteso fino al 31 dicembre 2022
- Venerdì, 02 Settembre 2022 12:01
La misura “Decontribuzione Sud” riconosce ai datori di lavoro privati - la cui sede di lavoro sia situata in regioni svantaggiate tra cui rientra anche la Sardegna - un esonero, prorogato al 31 dicembre 2029, del versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali da essi dovuti, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL.
A seguito dell'ok giunto da parte della Commissione europea il beneficio è stato esteso fino al 31 dicembre 2022.
In una circolare del 27 luglio scorso l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la gestione del beneficio in denuncia individuale Uniemens e Lista PosPA. Illustrati anche i casi di non applicabilità del beneficio e quali possibilità di cumulo con altri benefici sono ammesse. La misura prevede l’esonero della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro nella misura del 30% fino al 2025, del 20% per gli anni 2026 e 2027 e del 10% per gli anni 2028 e 2029.
Presupposti per la fruizione
Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che operano nelle Regioni del Sud, con la sola esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro domestico. Vediamo quali sono i casi di non applicabilità del beneficio.
Restano esclusi dal campo di applicazione:
a) gli enti pubblici economici;
b) gli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
c) gli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
d) le ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
e) le aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) i consorzi di bonifica;
g) i consorzi industriali e altri.
Misura dello sgravio
L’esonero è modulato nel seguente modo:
- al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro sino al 31 dicembre 2025;
- al 20% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per gli anni 2026 e 2027;
- al 10% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per gli anni 2028 e 2029.
Requisiti per la fruizione
Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è invece subordinato ai seguenti requisiti:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Coordinamento con altri incentivi
L’agevolazione si sostanzia in un esonero pari al 30% della contribuzione datoriale complessivamente dovuta sino al 31 dicembre 2025 applicabile ai rapporti di lavoro subordinati sia instaurati che instaurandi.
Sono cumulabili, a titolo esemplificativo:
- l’incentivo all’assunzione di disabili;
- l’incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI.
- il regime contributivo applicato ai contratti di apprendistato
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