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FISCO | Riscossione: proroga della sospensione al 28 febbraio 2021
- Lunedì, 01 Febbraio 2021 18:29
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021 il D.L. 30 gennaio 2021 n. 7 in tema di proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid.
Il decreto modifica (art. 1) l’art. 157 del decreto Rilancio:
- gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022;
- gli atti, le comunicazioni e gli inviti richiamati dall’art. 157, comma 2, del decreto Rilanciosono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi;
- i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di quattordici mesi relativamente alle dichiarazioni presentate nel 2018 e 2017, nei casi indicati in modo specifico dalla norma;
- con riferimento agli atti indicati notificati entro il 28 febbraio 2022 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.
Il D.L. n. 7/2021 modifica inoltre l’art. 68 del decreto Cura Italia: pertanto, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30, D.L. n. 78/2010.
Il provvedimento stabilisce che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti.
Infine, l’art. 2, D.L. n. 7/2021 prevede misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in ambito penitenziario.
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