SICUREZZA Obblighi formativi del preposto. Serve un nuovo accordo Stato-Regioni

In relazione alla scadenza degli obblighi formativi per il preposto, informiamo che l’Ispettorato Nazionale Lavoro ha confermato la posizione espressa nella circolare n. 1/2022, ribadendo così che la decorrenza dell’aggiornamento del preposto e delle relative novità (per esempio, la modalità) presuppone l’adozione del nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione. In tal senso andava l'interpretazione assunta anche da Confindustria. Di seguito riportiamo una sintesi dello stato dell'arte nel merito dell'obblighi formativi del preposto.

A seguito della pubblicazione della normativa in oggetto (DL 146/2021), è stata modificata la disciplina della formazione dei preposti. Tra le altre cose, l'art. 37, comma 7, del Dlgs 81/2008 prevede che “i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.

Il periodo richiamato dispone che “entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione”.

In secondo luogo, in coerenza con il comma 7 sopra richiamato, il comma 7ter del medesimo articolo dispone che “per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”.

Posto che il comma 7ter rinvia al comma 7 e questo, a sua volta, al comma 2, le novità del comma 7ter sono evidentemente condizionate all’adozione dell’accordo Stato-Regioni.

La lettura di Confindustria va in questo senso, anche sulla base dell’analoga posizione sostenuta dall’Ispettorato del lavoro (circ. 1/2022).

Considerato che l’interpretazione – sia quella dell’INL sia di Confindustria - è stata messa in dubbio da alcune ASL e da alcuni interpreti, al fine di fugare ogni dubbio, Confindustria ha chiesto nuovamente all’INL di confermare nuovamente la sua posizione, in modo chiaro e coerente.

 

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