SICUREZZA | Le novità della LEGGE ANNUALE PMI
Martedì, 10 Marzo 2026 10:35
Il Senato ha approvato il 4 marzo scorso, in via definitiva, la legge annuale sulle piccole e medie imprese (A.S. 1484-B). Il provvedimento introduce interventi destinati a rafforzare il sistema produttivo italiano con misure a sostegno delle Pmi.
Tra le altre sono state apportate modificazioni e integrazioni al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo unico materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Elenchiamo le principali:
- ARTICOLO 30 In applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in relazione alla dimensione aziendale, e con l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza nelle imprese di dimensioni minori, l’INAIL elabora, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d’intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le microimprese e le piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale; supporta le imprese nell’adozione dei modelli medesimi sul piano gestionale e applicativo.(...)
- ARTICOLO 37: la legge include i periodi di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale (CIG) - relativi a riduzione o a sospensione dell'attività lavorativa - tra le fattispecie alle quali consegue un obbligo di erogazione ai lavoratori di formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
SI prevede che l'addestramento specifico (ove previsto) dei lavoratori possa essere effettuato anche mediante l'uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale.
- ARTICOLO 3 è inserito il seguente: « 7-bis. Per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
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