DECRETO PNRR| Contributi e credito d'imposta per le imprese turistiche - le novità sulle modifiche al decreto

Tra le principali modifiche al decreto PNRR introdotte nel corso dell'esame in prima lettura da parte della Camera, alcune riguardano il settore turistico: tra cui l'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari dei contributi e del credito d'imposta per le imprese turistiche; l'aumento dell'età massima dei beneficiari per accedere alla “Sezione Speciale Turismo” del Fondo di garanzia PMI per avviare un’attività nel settore agrituristico e il nuovo contributo a fondo perduto per le imprese operanti nel settore della ristorazione.

 

La Camera ha dato il via libera al disegno di legge di conversione in legge del D.L. n. 152/2021, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

Ora il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 5 gennaio 2022, passa all'esame del Senato.

Contributi e credito d'imposta per le imprese turistiche
Per l’art. 1 - che prevede un credito d’imposta e un contributo a fondo perduto per le imprese turistiche - il passaggio parlamentare apporta diverse novità.

  •  Ampliamento della platea delle imprese beneficiarie degli incentivi: oltre ai soggetti già previsti nel testo originario dell’art. 1 del D.L. 152/2021  (imprese alberghiere, imprese che esercitano attività agrituristica, imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, quelle del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici), sono aggiunti i parchi acquatici e faunistici.
  • Le agevolazioni sono riconosciute alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle predette attività imprenditoriali.
  • Viene specificato che – oltre al credito d’imposta (come già previsto nella formulazione originaria del decreto legge) – anche il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Nessuna modifica, invece, per quanto riguarda gli interventi agevolabili. Il credito d’imposta (pari all’80% delle spese sostenute) e il contributo a fondo perduto (pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un importo massimo di 40.000 euro, eventualmente innalzabile, in presenza di specifiche condizioni. fino a 100.000 euro per ciascun beneficiario) sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute (compreso il servizio per la progettazione) per la realizzazione di uno o più interventi:
- interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- opere edilizie (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione) funzionali alla realizzazione degli interventi di cui ai punti precedenti;
- per gli stabilimenti termali: realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
- interventi di digitalizzazione, con riferimento alle spese sostenute per: impianti wi-fi, siti web ottimizzati per il sistema mobile, programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, spazi e pubblicità per promuovere e commercializzare servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme specializzate, consulenza per la comunicazione e il marketing digitale, strumenti per la promozione di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità.
Sono ammissibili gli interventi realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024.
Il credito d’imposta si applica anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi al 7 novembre 2021, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021.

Nuovo contributo a fondo perduto per le imprese della ristorazione
Con una nuova disposizione (art. 1, commi da 17-bis a 17-quinquies), viene istituito un fondo da 10 milioni di euro, per l'anno 2021, a sostegno (attraverso l’erogazione di un contributo a fondo perduto) della ripresa e la continuità dell'attività delle imprese operanti nel settore della ristorazione.
È demandato ad un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze) il compito di definire i criteri, le modalità e l'ammontare del contributo (importo che potrà essere determinato anche avvalendosi dell'Agenzia delle Entrate).
L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico
Ritoccato anche l’art. 2, che istituisce nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI, la “Sezione Speciale Turismo” per la concessione di garanzie alle imprese turistiche indicate all’art. 1 e ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico.
Con la modifica apportata al comma 1, viene previsto che, per i giovani che intendono avviare attività nel settore agrituristico, le garanzie sono concesse ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.

La sezione ha una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 58 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.
Le garanzie saranno rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti per interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale.

La sezione prevede condizioni di particolare favore, tra le quali:
- la garanzia è concessa a titolo gratuito;
- l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
- sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499;
- sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;
- la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione.

Con una seconda modifica (nuovo comma 3-bis), si dispone che:
- per l'attività di rilascio delle garanzie il consiglio di gestione del Fondo adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziarie delle imprese turistico-ricettive;
- la composizione del consiglio di gestione del Fondo è integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico-ricettive.

Fondo turismo
Con una nuova disposizione (art. 3-bis), viene rifinanziato il Fondo turismo istituito dall’art. 178 del D.L. 34/2020, finalizzato a sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato.
In particolare, la disponibilità del Fondo è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2022, di 15 milioni di euro per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025.

Distretti turistici
Possono essere istituiti, con decreto del Ministro del turismo, su richiesta delle imprese del settore che operano nei territori interessati, previa intesa con le Regioni interessate, con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
Con la modifica apportata si proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le Regioni – d’intesa con il Ministero e del turismo e con i Comuni interessati – devono effettuare la delimitazione dei distretti turistici.

Fonte: IPSOA

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Alessandra Nachira
Telefono: 0784 233325
Fax: 0784 233301
E-mail:

a.nachira@assindnu.it

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