Accordo ABI-Confindustria su sospensione e allungamento dei finanziamenti

Per sostenere le imprese colpite dall’emergenza conseguente alla diffusione dell’epidemia del COVID-19, Confindustria ha sottoscritto con l’Associazione Bancaria Italiana e le altre Associazioni di categoria un accordo che estende i termini della moratoria per mutui e finanziamenti a breve e medio termine Per maggiori info e scaricare i documenti consulta la circolare integrale

L’Addendum all'Accordo per il Credito 2019 intende alleviare le tensioni di liquidità delle imprese per far fronte all'attuale momento di difficoltà e prevede che le misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti (mutui, finanziamenti a breve termine e leasing) contenute nell’Accordo del 2019 siano estese ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19” (attualmente l’Accordo si applica ai finanziamenti in essere al 15 novembre 2018).

 

Beneficiari

In generale, potranno accedere alle suddette misure tutte le micro, piccole e medie imprese operanti in ItaliaResta tuttavia ferma la possibilità per le banche di estendere l’ambito di applicazione delle stesse misure anche alle imprese più grandi, oltre che di prevedere condizioni migliorative rispetto a quelle sopra indicate.

Potrà inoltre essere chiesta l’applicazione delle misure anche su finanziamenti sui quali siano già state concesse la sospensione o l’allungamento a condizione che siano trascorsi almeno 24 mesi dalla data di presentazione della domanda. Si sottolinea che, nell’attesa dell'avvio dell'operatività del nuovo Accordo, proseguirà l’applicazione delle misure di allungamento e sospensione previste nell’Accordo per il Credito 2015.

 

Sospensione

Le imprese potranno chiedere di sospendere, per un periodo massimo di 12 mesi, il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine (mutui e leasing immobiliare e mobiliare) in essere alla data della firma dell’Accordo e delle operazioni di apertura di conto corrente ipotecario (già in ammortamento e con un piano di rimborso rateale nel quale siano identificabili le quote capitale e interessi delle rate).

La sospensione potrà essere realizzata prevedendo la possibilità per la banca, in coerenza con la regolamentazione internazionale, di aumentare il tasso di interesse rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario, esclusivamente in funzione degli eventuali maggiori costi che la stessa banca dovrà sostenere in relazione all’operazione (eventuali garanzie aggiuntive potranno mitigare o annullare l’incremento).

Il tasso non potrà comunque essere aumentato in misura superiore a 60 punti base rispetto a quello originariamente concordato.

 

Allungamento

L’allungamento è applicabile ai mutui e ai finanziamenti a breve termine in essere alla data della firma dell’Accordo. Il periodo massimo di allungamento è definito dalle parti fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento.

Per il credito a breve termine e per il credito agrario di conduzione, il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni. Anche in questo caso e sempre in coerenza con la regolamentazione internazionale, il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di allungamento potrà essere in linea con i maggiori oneri per la banca connessi alla realizzazione dell’operazione.

L’importo della rata di ammortamento, determinata al nuovo tasso di interesse dovrà risultare inferiore in misura apprezzabile rispetto a quella originaria, come condiviso dall'impresa all'atto della ridefinizione della durata del finanziamento.

Eventuali garanzie aggiuntive potranno essere valutate dalla banca al fine di mitigare o annullare l’incremento del tasso di interesse.

Per i finanziamenti garantiti da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato di cui all’art. 48-bis del D.Lgs. 385/93 (c.d. Patto marciano), resta fermo quanto previsto dall’Accordo per il credito e la valorizzazione delle nuove figure di garanzia del 12 febbraio 2018.

 

L’Addendum sottolinea inoltre l’opportunità che le banche, ove possibile, offrano condizioni migliorative rispetto a quelle previste esplicitamente dall’Accordo, al fine di andare incontro alle esigenze delle imprese.

Tra tali condizioni migliorative rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • la sospensione dell’intera rata;
  • la possibilità di sospendere e allungare operazioni di imprese diverse dalle PMI (alle quali è esplicitamente riferito l’Accordo);
  • la mancata previsione di un aumento del tasso (che secondo l’Accordo può essere previsto ma con un tetto ed esclusivamente in funzione degli eventuali maggiori costi per le banche connessi alla realizzazione delle operazioni di sospensione o allungamento);
  • la possibilità di sospendere e allungare ogni tipologia di finanziamento a prescindere dal fatto che gli stessi abbiano le caratteristiche espressamente indicate nell’Accordo e di sospendere e allungare finanziamenti concessi successivamente al 31 gennaio 2020.

In proposito, si ricorda peraltro che alcune banche hanno già annunciato misure di particolare favore, che includono tra l’altro la disponibilità a sospendere l’intera rata.

L’Addendum mette poi in evidenza l’opportunità che le banche assicurino la massima tempestività nella risposta alle richieste delle imprese, accelerando le procedure di istruttoria e riducendo significativamente i termini generali previsti dall’Accordo (massimo 30 giorni).

Infine, i firmatari dell’Accordo mettono in evidenza come sia necessario e urgente che:

  • il Governo italiano introduca ulteriori incentivi pubblici in favore delle imprese danneggiate dall’emergenza sanitaria “COVID-19”, in particolare per quanto riguarda l’accesso agevolato a linee di credito a breve termine, la realizzazione di operazioni di allungamento di finanziamenti a lungo termine e la mitigazione delle perdite economiche subite. 
  • In tale ambito, viene chiesto al Governo di ampliare l’operatività del Fondo di Garanzia per le PMI aumentando, tra le altre misure, la quota garantita per le linee di credito a breve e di creare le condizioni per agevolare un allungamento delle scadenze dei finanziamenti garantiti;
  • vengano modificate le attuali disposizioni di vigilanza europee sul settore bancario, anche con riguardo all’applicazione di misure di tolleranza (moratorie) da parte di banche e intermediari finanziari sui finanziamenti alle imprese, al fine di favorire la realizzazione di operazioni di sospensione o allungamento delle scadenze dei finanziamenti.

In allegato potete consultare l’Addendum siglato il 7 marzo 2020 e l’Accordo del 2019. 

 

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Francesca Puddu - Comunicazione Associativa
Telefono: 0784 233311
Fax: 0784 233301
E-mail: f.puddu@assindnu.it