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INCENTIVI DDL Bilancio conferma la Decontribuzione Sud per il 2025
- Venerdì, 20 Dicembre 2024 12:35
La legge Bilancio 2025 conferma la decontribuzione Sud anche per il nuovo anno. Una modifica introdotta durante l’iter di approvazione ripropone la misura ma con beneficio ridotto, secondo un programma che prevede una graduale riduzione dal 2025 al 2029. la norma prevede due esoneri contributivi parziali: il primo destinato alle micro, piccole e medie imprese, il secondo destinato alle grandi imprese. la misura incentiva i rapporti di lavoro dipendente attraverso un esonero contributivo pari al 30% applicato alla contribuzione previdenziale complessivamente dovuta per i lavoratori a tempo indeterminato delle aziende situate in otto Regioni del Mezzogiorno e in transizione: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L’agevolazione è riconosciuta ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, nella forma dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), limitatamente alle micro, piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni precedentemente indicate.
Se confermate le previsioni della prossima legge di Bilancio 2025 e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero sarà riconosciuto a partire dal 2025, con un tetto mensile e per 12 mensilità, secondo la seguente rimodulazione:
- per l’anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 145 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;
- per l’anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;
- per l’anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 125 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;
- per l’anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 100 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;
- per l’anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di euro 75 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.
Sono esclusi dall’esonero:
- i rapporti di apprendistato;
- gli enti pubblici economici;
- gli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
- gli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
- le ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni
- di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP) iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- le aziende speciali costituite anche in consorzio
- i consorzi di bonifica;
- i consorzi industriali;
- gli enti morali;
- gli enti ecclesiastici.
Il beneficio è riconosciuto in regime de minimis.
Per le grandi imprese con più di 250 dipendenti l’esonero sarà riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. In questo caso, l’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
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