LEGGE DI BILANCIO 2024 | Novità in materia di lavoro

Taglio del cuneo fiscale per i lavoratori
Arriva la conferma per tutto il 2024 della riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori.
In particolare, l’art. 1, comma 15, prevede, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero (senza effetti sul rateo di tredicesima) sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, pari a:
- 6 punti percentuali se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l'importo mensile di 2.692 euro (al netto del rateo di tredicesima);
- 7 punti percentuali se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l'importo mensile di 1.923 euro (al netto del rateo di tredicesima).

La novità, rispetto agli scorsi anni sta nel fatto che tale esonero non ha alcun effetto sul rateo di tredicesima che, dunque, sconterà l’aliquota IVS piena e non concorrerà ai fini della determinazione degli scaglioni agevolabili previdenzialmente. Restano esclusi dall’agevolazione i rapporti di lavoro domestico.

Decontribuzione delle lavoratrici con figli (art. 1, c. 180)
Facendo salvo quanto stabilito in merito all’esonero IVS di 6 e 7 punti percentuali, per i periodi di paga dall’1.1.2024 al 31.12.2026, alle lavoratrici madri di due o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sempre ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, viene riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali a suo carico. La decontribuzione spetta fino a:

– per le madri di 2 figli, fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo;
– per le madri con 3 più figli, fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

Detassazione premi di produttività (art 1, c. 18)
La legge di Bilancio 2024 conferma al 5%, anche per il 2024, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività di cui all’art. 1, c. 182, L. 208/2015, erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti. In particolare, la detassazione si applica ai premi di risultato corrisposti in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali, in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione e alle somme pagate a titolo di partecipazione agli utili, entro il limite complessivo di 3.000 euro annui. Si rammenta che già l’art. 1, c. 63, L. 197/2022, aveva previsto l’applicazione di un’aliquota ridotta al 5% (in luogo del 10%) per i soli premi erogati nell’anno 2023. Da notare che la detassazione dei premi di produttività è applicabile per il periodo dell’anno successivo all’accordo che rileva l’incremento (Risposta a interpello n. 456/2019). Ciò in quanto l’Agenzia delle Entrate ritiene che i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.

Fringe benefit
Limitatamente al periodo d’imposta 2024, i commi 16 e 17, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, elevano, per il periodo d'imposta 2024, a 1.000 euro (2.000 per dipendenti con figli fiscalmente a carico) il limite di esenzione dal computo del reddito imponibile e dalla tassazione sostitutiva agevolata del lavoratore dipendente:
a) del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo;
b) delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato;
- dell'energia elettrica e del gas naturale;
- delle spese per l’affitto della prima casa;
- degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

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