LAVORO | CALDO ECCESSIVO E RICORSO ALLA CIGO

L'ispettorato nazionale del lavoro era intervenuto già il 2 luglio 2021, con la Nota n. 4639 del 2 luglio 2021, sul tema della salute e della sicurezza dei lavoratori occupati a termperature eccessivamente elevate ,come quelle registrate da qualche settimana a questa parte, raccomandando la necessità di intensificare le azioni di prevenzione del rischio da stress termico. 

In questi giorni l'INL è intervenuto nuovamente per ribadire i rischi connessi alle temperature  sulla salute e sicurezza dei lavoratori (vedi nostra circolare di oggi).

Ma soprattutto l'Ispettorato ricordava che in caso di temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che rendono difficile lo svolgimento di lavorazioni in particolare in luoghi esposti al sole, le imprese hanno titolo per richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per meteo avverso.

A questo proposito viene citato il messaggio INPS n. 1856 del 3 maggio 2017 in tema di cassa integrazione in cui l'istituto affermava che:" Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO. A tal riguardo si chiarisce che possono rilevare anche le cosiddette temperature percepite, ricavabili anch'esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale. Al ricorrere delle fattispecie sopra evidenziate, pertanto, possono costituire evento che dà titolo al trattamento di integrazione salariale temperature percepite superiori a 35° seppur la temperatura reale è inferiore al predetto valore"

Inoltre specifica che per le richieste di Cassa integrazione ordinaria per "eventi meteo" l'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 95442 ha previsto l'invio di una relazione tecnica e dei bollettini meteo rilasciati da organi accreditati. Tenuto conto però che un altro articolo di legge fa espresso divieto alle Amministrazioni Pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi pubblici, l'Istituto informa che acquisirà d'ufficio i bollettini meteo dalle autorità competenti e non c'è bisogno quindi di allegarli.

La relazione tecnica sulle difficolta relative alle lavorazioni invece è sempre necessaria.

Nuovi chiarimenti INPS su CIG per temperature elevate
Nel nuovo messaggio 2999/2022 del 28 luglio l'istituto ricorda che la CIG per temperature elevate puo essere richiesta anche per temperature al disotto dei 35 gradi centigradi prendendo in considerazione la temperatura percepita che puo essere più elevata di quella reale.

Inoltre viene sottolineato l'importanza di valutare la tipologia dell'attivita e le modalità con cui viene realizzata

Infine l'istituto sottolina che la Cigo per temperature elevate è riconoscibile in tutti i casi in cui «il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell'azienda» dispone la sospensione/riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché «le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori».

Il datore di lavoro puo dunque, in alternativa: allegare alla domanda l'attestazione del "responsabile della sicurezza dell'azienda" , oppure autocertificare il possesso dell'attestazione nella relazione tecnica allegata alla domanda.

Per informazioni rivolgersi all'Associazione degli Industriali della Sardegna Centrale
Referente: Direzione - Luigi Ledda
Telefono: 0784 233313
Fax: 0784 233301
E-mail: l.ledda@assindnu.it
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